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Agevolazioni fiscali per stranieri in Italia

Si ritiene che lo straniero possa investire non soltanto in azioni o quote societarie, ma più in generale in tutti quegli strumenti finanziari che non garantiscono una restituzione di capitale e/o una remunerazione fissa e certa. Come visto, deve trattarsi di una società costituita e operante in Italia. Restano pertanto escluse le società italiane che operano prevalentemente all’estero, come le società straniere aventi filiale in Italia.

  • una donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro a sostegno di un prodotto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.

La formulazione eccessivamente generica della norma, che non contempla alcuna indicazione utile di natura qualificatoria sul concetto di “pubblico interesse” ne rende allo stato problematica l’operatività.

Agevolazioni per chi trasferisce la residenza in Italia

Requisito del visto per investitori è ottenere il nulla osta, il quale è rilasciato da un apposito comitato creato ad hoc per questo tipo di procedura, ossia il comitato Investor Visa for Italy (IV4I).

Il 16 novembre 2017 è stato approvato dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero dell’interno il manuale operativo Investor Visa for Italy ed il 16 dicembre successivo è stata aperta la piattaforma web attraverso la quale presentare le richieste di nulla osta.

Affinché possa essere rilasciato il nulla osta sono necessarie le seguenti condizioni:

  • che lo straniero sia titolare e beneficiario effettivo degli importi corrispondenti agli investimenti o donazioni, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;
  • che lo straniero possieda risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al punto precedente, e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, affinché sia ritenuto completamente autosufficiente durante il suo soggiorno in Italia.

Il richiedente deve innanzitutto compilare i formulari e allegare la documentazione che segue:

  • copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità con scadenza superiore di almeno 3 mesi a quella del visto richiesto;
  • documentazione con cui egli dimostra di essere titolare e beneficiario effettivo degli importi da destinare all’investimento o alla donazione filantropica, e che tali importi siano effettivamente disponibili e trasferibili in Italia;
  • certificazione di provenienza lecita dei predetti fondi;
  • dichiarazione scritta con la quale il predetto si impegna a utilizzare le proprie risorse per effettuare un investimento o una donazione filantropica entro 3 mesi dalla data di ingresso in Italia. La dichiarazione dovrà contenere una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell’investimento o donazione.

La documentazione richiesta per il rilascio del visto deve essere inviata mediante la piattaforma web sopra indicata.

Il Comitato ha 30 giorni di tempo per valutare la domanda e comunicarne l’esito. Si ricorda che ai sensi dell’art. 26-bis, comma 3-ter, del Testo Unico sull’immigrazione, introdotto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con l’articolo 40-quater, di cui alla legge di conversione n. 120/2020, “Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l’attestazione dell’avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all’articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile”.

Inoltre, ai sensi del comma 3-bis, introdotto anch’esso dal su indicato decreto legge, “Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l’autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all’articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile”.

Il Comitato istituito, all’esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, “trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l’espressa indicazione “visto investitori” (comma 3).

Rilasciato il nulla osta visto per investitori, lo straniero dispone di 6 mesi di tempo per presentare la domanda di visto presso l’autorità consolato/ambasciata competente secondo il luogo di residenza.

Il visto per investitori ha durata di 2 anni e può essere usato per fare ingresso in Italia entro 2 anni dal suo rilascio.

Una volta entrato in Italia, come di regola, lo straniero deve richiedere entro 8 giorni il permesso di soggiorno per investitori presso la Questura competente. Il permesso ha durata di 2 anni e viene rilasciato solo dopo che lo straniero ha comprovato di aver eseguito l’investimento o la donazione entro 3 mesi dalla data di ingresso tramite caricamento della documentazione nel suddetto portale governativo.

Il permesso di soggiorno per investitori può essere rinnovato per altri 3 anni nel caso di mantenimento dell’investimento o donazione, a seguito del rilascio di un nuovo nulla osta da parte del Comitato IV4I. Laddove vengano meno i requisiti, detto permesso di soggiorno può essere convertito in un altro permesso di soggiorno del quale ricorrano i requisiti di legge.

Il possesso del permesso di soggiorno per investitori per almeno 5 anni costituisce titolo per richiedere il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE, ai sensi dell’art. 9 del Testo Unico sull’immigrazione.

Boschetti Studio Legale ha esperienza consolidata in materia di visti per investitori e può prestare consulenza giuridica in favore di qualsiasi straniero intenda fare ingresso in Italia per effettuare investimenti in titoli di stato o strumenti rappresentativi di capitale di società italiane, o, infine, donazioni di carattere filantropico, nel rispetto delle condizioni sopra descritte.

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