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Agevolazioni fiscali

Regime dei neo residenti

La legge di bilancio 2017 ha introdotto un regime fiscale agevolato per i neo-residenti in Italia, noto come “Regime fiscale dei neo-residenti” o “regime forfettario dei nuovi residenti”.

Questo regime è stato istituito per incentivare il ritorno in Italia di cittadini italiani e stranieri che decidono di trasferire la loro residenza fiscale nel Paese.

Il regime dei neo-residenti, che dunque può trattarsi anche di un’agevolazione fiscale per stranieri in Italia, è stata concepita per attrarre investimenti in Italia e incentivare l’interesse dei contribuenti e delle loro famiglie che detengono importanti patrimoni.

Tale misura si pone in concorrenza con similari agevolazioni fiscali previste in altri ordinamenti europei, quali quello svizzero, anglosassone e portoghese. La legge, infatti, non richiede, come fanno altri Stati, di diventare proprietari di un immobile o di depositare denaro su conti correnti nazionali per un determinato ammontare, e nemmeno di svolgere una determinata attività lavorativa in Italia.

L’obiettivo perseguito dallo Stato italiano, pertanto, è di lasciare ampi margini di libertà ai contribuenti su come integrare la propria residenza fiscale in Italia.

I benefici del regime dei neo residenti per stranieri in Italia

Il regime dei neo-residenti consente, per un periodo massimo di 15 anni, di versare al Fisco italiano un’imposta sostitutiva fissa annua di 100.000 euro sul totale ammontare dei redditi di fonte estera, ridotta a 25.000 euro per i familiari del contribuente principale.

Il regime dei neo-residenti in Italia, inoltre:

  • prevede una totale esenzione dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni dei beni esistenti all’estero;
  • prevede l’esonero dal pagamento delle imposte patrimoniali sugli immobili situati all’estero (IVIE) e sulle consistenze finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Il regime in esame, dunque, crea un’agevolazione fiscale di indubbio interesse per quei contribuenti che vogliano trasferirsi in Italia, evitando però che tale decisione possa, almeno per i 15 anni di durata dell’agevolazione, avere un effetto tributario negativo sulla gestione del proprio patrimonio.

Chi può esercitare l’opzione del regime dei neo-residenti

Possono accedere al regime dei neo-residenti in Italia esclusivamente le persone fisiche che non abbiano avuto la residenza fiscale in Italia per più di 1 anno negli ultimi 10 anni antecedenti l’opzione al regime agevolato.

La prima condizione, pertanto, è che ricorra il trasferimento della residenza fiscale del soggetto da un Paese estero in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR.

Possono beneficiare del regime anche i membri della famiglia del richiedente, e in momenti cronologicamente distinti. Più precisamente, ciascun membro della famiglia può accedere al regime anche in periodi differenti rispetto a quello del contribuente principale, perché, ad esempio, il suo trasferimento in Italia è avvenuto in un momento successivo.

Si riporta l’esempio concreto fornito dall’Agenzia delle Entrate: “Si pensi al caso in cui un soggetto si trasferisca in Italia nel 2019 acquisendo la residenza fiscale nel nostro Paese nello stesso periodo d’imposta.

Lo stesso soggetto opta per il regime di cui all’articolo 24-bis del TUIR, in qualità di contribuente principale, a partire dal 2019. Nel 2020 si trasferiscono in Italia anche la moglie e i figli ai quali il contribuente principale estende il regime dell’imposta sostitutiva a partire dal 2020. Infine due anni dopo si trasferisce in Italia anche la madre che, dunque, accede al regime in qualità di familiare solo dal 2022″.

Naturalmente, al termine dei 15 anni dall’esercizio dell’opzione da parte del contribuente principale l’opzione cessa di avere effetti anche nei confronti dei familiari a cui essa era stata estesa.

Requisiti per accedere al regime dei neo residenti in Italia

L’art. 24-bis del d.P.R. n. 917/1986, introdotto dall’art. 1, commi 152-159 della L. n. 232/2016, stabilisce che tale regime può essere richiesto esclusivamente da quei contribuenti che soddisfino tutte le condizioni attinenti:

  • alla natura del soggetto che chiede di accedervi, visto che, come si è già precisato, possono accedere al beneficio fiscale esclusivamente le persone fisiche;
  • al trasferimento della residenza fiscale in Italia; si richiede, dunque, il trasferimento della residenza fiscale da un Paese estero in Italia;
  • al fatto che la persona non sia stata residente in Italia per almeno nove periodi d’imposta su dieci che precedono l’inizio del perido di validità dell’agevolazione;
  • alla data di entrata in vigore dell’agevolazione: pertanto essa si applica per la prima volta in favore dei contribuenti che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia nel 2017, a partire dal periodo d’imposta 2017.

Non è fattore condizionante la nazionalità. Infatti, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/E/2017, “[…] non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma”.

In particolare: la natura dei redditi per cui si può beneficiare dell’agevolazione prevista del regime dei neo-residenti

Come già si è visto, l’agevolazione fiscale è rivolta ai soli redditi di fonte estera. I redditi si considerano “prodotti all’estero” sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

È chiaro che l’obiettivo dello Stato italiano, tramite tale imposta forfettaria, è di attrarre nel territorio nazionale persone con ampi patrimoni, e, al contempo, alte capacità di spesa e consumo che possano contribuire alla crescita dell’economia del nostro Paese.

La stessa Agenzia delle Entrate ha affermato che la ratio della normativa in oggetto è quella di “attrarre individui ad alto potenziale in ragione della disponibilità di rilevanti capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti nel nostro Paese”. Per tale motivo, “la fruizione del beneficio implica l’effettivo trasferimento della persona fisica in Italia”.

Posto che il versamento dell’imposta forfettaria è previsto a prescindere dall’entità dei redditi prodotti all’estero, in assenza di chiarimenti, potrebbe essere dovuto anche nei casi in cui tali redditi fossero pari a zero (salvo il diritto del contribuente di uscire dal regime che non sarebbe più per lui un’agevolazione fiscale).

Il fatto che il beneficio sia riservato solo ai redditi di fonte estera incentiva il neo-residente a mantenere sostanzialmente invariata la struttura del proprio patrimonio estero; egli, infatti, non dovrà spostare le proprie consistenze finanziarie e potrà mantere inalterati i rapporti con le banche e gli asset management attivi al momento dell’emigrazione.

Possono costituire redditi prodotti all’estero:

  •  i redditi derivanti da immobili o proprietà terriere esistenti fuori dall’Italia;
  • i redditi di capitale corrisposti da Stati esteri o da non residenti;
  • i redditi di lavoro, qualora l’attività sia prestata al di fuori del territorio italiano;
  • i redditi d’impresa prodotti mediante una stabile organizzazione estera;
  • le plusvalenze ottenute dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società non residenti;
  • i redditi diversi derivanti da attività svolte all’estero e da beni collocati all’estero;
  • gli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari corrisposti da soggetti esteri.

Un caso particolare riguarda quello del contribuente titolare di redditi esteri per “interposta persona”. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/E/2017, “se la persona fisica ha il possesso di redditi di fonte estera per il tramite di un’entità interposta estera, gli stessi sconteranno esclusivamente l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del TUIR, fatte salve le eccezioni ivi previste”.

Dunque, “se la persona fisica possiede tramite una entità interposta immobili ubicati in Florida, i redditi derivanti dagli stessi sconteranno esclusivamente l’imposta sostitutiva”.

Diversamente, per i redditi di fonte italiana la tassazione rimane quella ordinaria incentrata sull’imposta dei redditi delle persone fisiche, quantificata secondo aliquote progressive.

Si rileva anche che il contribuente neo-residente, così come i suoi familiari, possono escludere dal campo dell’agevolazione i redditi prodotti un determinato Stato. Una volta escluso, quello Stato non può essere più incluso nel regime di agevolazione.

Come accedere al regime dei neo residenti

L’opzione per il regime dei neo-residenti si perfeziona, alternativamente:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i soggetti hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione bisogna tener conto che, sulla base delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per “termine di presentazione” si intende quello ordinario di presentazione del Modello Redditi Persone Fisiche.

Si ricorda che il contribuente, qualora abbia versato l’imposta sostitutiva entro il termine del 30 giugno e non abbia, però, poi perfezionato l’opzione in sede dichiarativa, in virtù dell’applicazione del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, potrà “sanare” l’omessa indicazione entro la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo, con il solo onere del pagamento della sanzione di 250 euro.

Il regime agevolato dei neo-residenti è una tematica delicata e importante dal punto di vista fiscale; per cui, sarebbe opportuno che lo straniero, prima di richiedere tale agevolazione, si rivolgesse a un commercialista o a un avvocato tributarista, ossia a professionisti esperti nel campo delle normative fiscali e delle leggi relative alle imposte, in grado di fornire assistenza completa e personalizzata e di spiegare appieno quali sono i requisiti, i benefici e gli adempimenti fiscali previsti da questo regime.

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