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Agevolazioni fiscali

Titolari di pensione estera

Il regime dei titolari di pensione estera è un tema di grande interesse non solo per i cittadini italiani, ma anche per coloro che ricercano agevolazioni fiscali per stranieri in Italia.

Come vedremo di seguito, il beneficio viene riconosciuto a chi fissa la propria residenza fiscale in determinati territori, e consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota al 7% a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero, per ciascuno dei nove periodi d’imposta di validità dell’opzione (articolo 24-ter del Tuir, introdotto dall’articolo 1, comma 273, della legge n. 145/2018).

La finalità di questa agevolazione fiscale è quella di attrarre, nei Comuni appartenenti al Mezzogiorno e/o colpiti da eventi sismici, i soggetti titolari di capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti nel nostro Paese.

Questa normativa fiscale offre alcune agevolazioni e benefici fiscali significativi anche per gli stranieri in Italia titolari di pensioni estere, ma è importante comprendere i requisiti e le implicazioni prima di beneficiarne appieno, e per questo potrebbe essere necessaria la consulenza di un avvocato tributarista o di un commercialista esperto in fiscalità internazionale.

Benefici del regime dell’articolo 24 ter del TUIR

I titolari di pensione estera che soddisfano i requisiti del regime dell’articolo 24 ter del TUIR beneficiano dell’agevolazione consistente nel poter versare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali locali sui redditi esteri di qualunque categoria.

L’aliquota è fissa al 7% e vale per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione. L’imposta è versata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

L’imposta sostitutiva esaurisce l’obbligazione tributaria dovuta allo Stato italiano sui redditi prodotti all’estero che, pertanto, non dovranno subire alcun’altra imposta sostitutiva o ritenuta. Le eventuali ritenute subite  – ha stabilito l’Agenzia delle Entrate  – al fine di evitare il fenomeno di doppia imposizione, possono essere oggetto di compensazione o di richiesta di rimborso.

Chi può beneficiare del regime dell’articolo 24 ter

Per beneficiare del regime dell’articolo 24 ter, i pensionati devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • Residenza fiscale in Italia: Il richiedente deve trasferire la sua residenza fiscale in Italia e ottenere la registrazione anagrafica presso il Comune italiano in cui intende stabilirsi. Per beneficiare dell’agevolazione la residenza fiscale deve essere fissata:
    • in un Comune con una popolazione inferiore a 20.000 abitanti situato in una delle seguenti Regioni: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia;
    • oppure in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti colpiti da eventi sismici, indicati negli Allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016, che hanno riguardato Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio.

Tuttavia, ricordiamo che il decreto Sostegni Ter (Dl 4/2022) ha ampliato la categoria dei soggetti beneficiari di tale regime fiscale agevolato: possono beneficiarne anche i pensionati esteri che trasferiscono la residenza nei comuni coinvolti nel terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009.

Inoltre, il limite di 20.000 abitanti, prima stabilito per i soli comuni appartenenti alle regioni del Mezzogiorno, viene esteso a tutti i comuni “agevolabili”, quindi anche a quelli interessati dagli eventi sismici, precedentemente vincolati al tetto di 3.000 abitanti. Come specificato nel sito dell’Agenzia delle Entrate, “rientrano così nel perimetro di applicazione della disposizione di favore una serie di realtà prima escluse, come ad esempio Camerino, Matelica, Tolentino e Norcia”.

Per individuare la popolazione residente del Comune in cui l’interessato si trasferisce, si considera il dato risultante dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istat riferito al 1° gennaio dell’anno precedente il primo periodo di validità dell’opzione. Tale dato rileva per tutta la durata di validità dell’opzione, sempre che il contribuente non trasferisca la residenza in altro Comune.

Si ricorda, infine, che il richiedente l’opzione non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti a quello di efficacia dell’opzione per l’agevolazione fiscale in oggetto.

  • Residenza precedente in determinati Paesi: il richiedente deve provenire da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa con l’Italia, ovvero:
    • Gli Stati membri dell’Unione Europea, con i quali si applica la Direttiva 2011/16/UE;
    • Stati con i quali l’Italia ha in vigore un accordo internazionale, come una Convezione contro le doppie imposizioni, ovvero una Tax Information Exchange Agreement (TIEA), ovvero la Convenzione Multilaterale OCSE.
  • Essere titolari di un reddito da pensione estera: La pensione deve provenire da un paese straniero e non essere soggetta a tassazione in Italia ai sensi di accordi internazionali contro le doppie imposizioni. I beneficiari possono essere sia i cittadini italiani che stranieri, e il reddito da pensione deve essere erogato da soggetti esteri. Non rientrano nel beneficio, pertanto, i soggetti non residenti che percepiscono solo ed esclusivamente redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia. Non è invece ostativo il fatto che il soggetto abbia contestualmente redditi da pensione erogati dall’Inps, oltre che redditi da pensione provenienti dall’estero.

L’opzione per il regime fiscale in oggetto può essere esercitata direttamente attraverso la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza fiscale ed è efficace per i 9 periodi successivi a quello di esercizio. L’opzione è esercitabile dal 2019 e ha una durata massima di 10 periodi d’imposta. Pertanto, si applica nel periodo di imposta in cui il soggetto diventa fiscalmente residente in Italia e per i 9 periodi successivi.

La cessazione del beneficio comporta che i redditi esteri devono tornare a concorrere alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente e scontare l’imposizione ordinaria Irpef.

Cosa deve intendersi per reddito da pensione

Anzitutto bisogna specificare che i redditi da pensione sono equiparati ai redditi di lavoro dipendente (“costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati”, art. 49, comma 2, lett. A) del d.P.R. 917/1986).

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha specificato che rientrano nel concetto di pensione:

  • Tutti gli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello dipendente (es. il trattamento pensionistico riservato a un ex titolare di reddito di lavoro autonomo);
  • Tutte le indennità una tantum erogate in ragione del versamento di contributi e la cui fruizione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro (es. la capitalizzazione delle pensioni).

Non rientrano nella categoria delle pensioni, invece, le somme derivanti dalla sottoscrizione su base volontaria di polizze assicurative che non siano legate a un rapporto di lavoro e non garantiscano la restituzione del capitale versato.

I redditi sono considerati prodotti all’estero secondo il criterio “a specchio”, cioè sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’art. 23, d.P.R. 917/1986 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato, applicati con un metodo rovesciato.

Detto articolo prevede che, ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti, un reddito è da considerare come prodotto nel territorio dello Stato quando sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia. Reciprocamente, un reddito si considera prodotto all’estero nelle ipotesi esattamente speculari.

Si considerano pertanto redditi prodotti all’estero:

  • Redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati siti all’estero;
  • Redditi di capitale corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti;
  • Redditi di lavoro dipendente prestato all’estero;
  • Redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate all’estero mediante una base fissa;
  • Redditi di impresa derivanti da attività svolte da stabili organizzazioni all’estero;
  • Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società non residenti;
  • Redditi diversi derivanti da attività svolte all’estero e da beni che si trovano all’estero.

In conclusione, si può affermare che il regime dei titolari di pensione estera ai sensi dell’articolo 24 ter del apr 917/1986 offre un’opportunità interessante per i pensionati stranieri che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia.

Tuttavia, è fondamentale comprendere appieno i requisiti e le implicazioni di questa normativa fiscale prima di prendere una decisione. Si consiglia di consultarsi con un professionista del settore fiscale o un consulente finanziario per valutare la soluzione più vantaggiosa e adeguata alle proprie esigenze. Boschetti Studio Legale, tramite i propri partner commerciali, è in grado di coprire anche queste esigenze per offrire ai propri clienti un pacchetto completo.

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