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Aziende e Professionisti

Distacco di dirigenti

La normativa italiana contiene delle disposizioni volte a favorire l’“ingresso per lavoro in casi particolari”, ovvero al di fuori delle quote massime fissate annualmente dal Governo con il c.d. Decreto Flussi.

Ci riferiamo, tra le altre, al “distacco di dirigenti e lavoratori stranieri”, previsto dall’art. 27, comma 1, lett. a), del Testo Unico Immigrazione.

In sostanza, è possibile, per i dirigenti o per il personale altamente specializzato di società estere, chiedere ed ottenere un’autorizzazione al distacco temporaneo presso la sede o filiale o ufficio di rappresentanza in Italia della società estera, e conseguentemente un permesso di soggiorno per vivere in Italia.

I lavoratori per cui è possibile presentare detta richiesta sono i dirigenti o il personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato all’entità distaccataria in Italia, qualifichino l’attività svolta come altamente specialistica, occupati nell’ambito dello stesso settore da almeno 6 mesi precedenti alla data del trasferimento temporaneo.

La durata del trasferimento temporaneo, che deve essere legato all’effettiva esigenza dell’azienda, non può superare la durata complessiva di 5 anni, incluse eventuali proroghe.

Al termine del periodo di distacco, l’entità distaccataria sita in Italia può assumere (a tempo determinato o indeterminato) il dirigente/lavoratore altamente specializzato.

La procedura è la seguente: l’azienda distaccataria deve previamente chiedere il nulla osta al distacco alla Prefettura competente per territorio; successivamente al rilascio del nulla osta, il dirigente/lavoratore straniero deve, entro 120 giorni dalla data di rilascio, presentare dinanzi alla competente Rappresentanza diplomatica o consolare d’Italia la domanda di un visto d’ingresso, e una volta ottenuto il visto, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia richiedere il relativo permesso di soggiorno.

In conclusione, l’iter per l’ottenimento di un titolo di “ingresso per lavoro in casi particolari” è particolarmente complesso ed articolato, ed i requisiti che la legge fissa sono tassativi.

Ecco perché è indispensabile rivolgersi ad uno Studio Legale italiano che sia specializzato nella materia. Boschetti Studio Legale può offrire consulenza ed assistenza a tutte quelle società estere che desiderino ottenere il “distacco di dirigenti e lavoratori stranieri” in Italia.

Casi particolari di ingresso per lavoro per dirigenti e lavoratori altamente specializzati in Italia definiti dal Testo Unico sull’Immigrazione

Come cennato, per dirigenti e lavoratori altamente specializzati di società estere aventi sede, filiale o ufficio di rappresentanza in Italia, è possibile chiedere ed ottenere, laddove in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, il rilascio di un visto d’ingresso, e del conseguente permesso di soggiorno, in deroga ed al di fuori degli ingressi per lavoro di cui alle quote massime fissate annualmente dal Governo italiano con il c.d. Decreto Flussi.

Si tratta di una fattispecie di grande interesse nel diritto dell’immigrazione, consentendo l’ingresso in Italia di figure professionali di attrazione per il livello della qualifica che possiedono, senza che le stesse debbano sottostare ai limiti dei contingenti annuali previsti dal Governo italiano.

Obblighi della società distaccante, una volta ottenuto il nulla-osta al lavoro

La società estera distaccante ha l’obbligo di comunicare il distacco al Ministero del Lavoro italiano, almeno entro il giorno antecedente l’inizio del distacco, nonché di comunicare tutte le successive modificazioni entro 5 giorni.

La comunicazione di distacco deve contenere tutte le informazioni richieste dalla legge, tra cui i dati identificativi dell’impresa distaccante nonché del soggetto distaccatario, la data di inizio, fine e durata del distacco. La società estera deve inoltre conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro del lavoratore distaccato, i prospetti paga, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni (o i documenti equivalenti), e tutta l’ulteriore documentazione richiesta dalla normativa italiana. 

Quale trattamento va garantito al lavoratore straniero in distacco?

Al rapporto di lavoro tra la società estera distaccante ed il lavoratore distaccato si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate nel luogo in cui si svolge il distacco.

Inoltre, vi deve essere anche l’impegno, da parte della società estera, di ottemperare a tutti gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa italiana.

Chi è competente al rilascio del nulla osta al visto di ingresso per motivi di lavoro?

La competenza al rilascio del nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro è dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura della provincia di residenza del datore di lavoro, ovvero di quella in cui ha la sede legale l’impresa ovvero in cui avrà luogo la prestazione lavorativa.

Quanto dura un visto per lavoro?

Il visto per lavoro autonomo dura 180 giorni; infatti, entro 180 giorni dalla data del rilascio il cittadino straniero deve fare ingresso in Italia per richiedere il relativo permesso di soggiorno.

Come avviene l'ingresso regolare in Italia dei cittadini non comunitari per motivi di lavoro?

L’ingresso regolare in Italia dei cittadini non comunitari per motivi di lavoro (autonomo o subordinato) avviene di regola nell’ambito delle quote massime fissate annualmente, per determinati settori lavorativi e con riferimenti ai cittadini dei Paesi ivi indicati, dal Governo italiano con un apposito provvedimento (il c.d. Decreto Flussi). Vi sono tuttavia, nella normativa italiana, ipotesi tassative di “ingresso per lavoro in casi particolari” in deroga alle quote del Decreto Flussi.

Come richiedere un lavoratore straniero?

Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente ed operante in Italia, che vuole richiedere un lavoratore straniero deve previamente individuare lo stesso. Ciò in quanto l’autorizzazione all’ingresso (c.d. nulla osta al lavoro) è nominativa, e deve essere chiesta dal datore prima che lo straniero faccia ingresso nel nostro Paese.

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