Trasferimento Intra Societario in Italia
Con il D.Lgs. 29 dicembre 2016 n. 253, l’Italia ha recepito la Direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari.
La finalità è stata quella di favorire i trasferimenti intra-societari per i lavoratori non comunitari di società multinazionali con sedi al di fuori dell’UE, adottando definizioni e condizioni di ammissione trasparenti e semplificate.
La fattispecie del visto per trasferimento intra societario in Italia è regolamentata dall’articolo 27 quinquies del Testo Unico sull’Immigrazione.
Si tratta della possibilità di fare ingresso e soggiornare in Italia, per svolgere attività di lavoro subordinato, nell’ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a 3 mesi e fuori dai limiti delle quote d’ingresso previste dai decreti flussi.
Tale possibilità è riconosciuta “agli stranieri che soggiornano fuori dal territorio dell’Unione Europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale”.
Il Visto per trasferimento intra societario in Italia consente di rispondere in modo rapido ed efficace alla domanda di manager e lavoratori altamente qualificati da destinare a succursali o filiali di multinazionali, introducendo condizioni di ammissione trasparenti e semplificate, creando altresì condizioni allettanti per il soggiorno temporaneo dei lavoratori trasferiti all’interno della società.
Categorie di Visti per Trasferimento Intra Societario
Preliminarmente, va chiarito cosa si intende per trasferimento intra-societario.
Si tratta del distacco temporaneo di un lavoratore straniero da un’impresa costituita in un Paese terzo (cui lo straniero è legato da un rapporto di lavoro che perdura da almeno 3 mesi), a un'”entità ospitante” in Italia, facente parte della stessa impresa o di un’azienda aderente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
Per “entità ospitante”, dunque, come specificato al comma 3° dell’art. 27 quinquies del TUI, si intende la sede, filiale o rappresentanza italiana dell’impresa, generalmente una multinazionale.
Il trasferimento intra-societario abbraccia in sostanza le circostanze di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti appartenenti alla stessa impresa, o al medesimo gruppo, collocate in diversi Stati membri.
Ciò premesso, le categorie di visti per trasferimento intra societario sono essenzialmente due:
- il visto per trasferimento intra societario concesso al lavoratore straniero residente fuori dall’Unione Europea, che ha un rapporto di lavoro dipendente con un’azienda avente una sede, filiale o ufficio di rappresentanza in Italia;
- il visto per trasferimento intra societario concesso al lavoratore straniero nativo da Paesi terzi, ma già in possesso di permesso di soggiorno ICT (intra-corporate-transfer) concesso da altro Stato membro e in corso di validità.
La procedura per ottenere il visto rimane sostanzialmente la stessa; cambiano, tuttavia, i documenti che occorre allegare alla domanda di visto per trasferimento intra-societario in Italia.
Condizioni di ammissibilità per i Visti Intra Societari
Come si è visto, la domanda di visto per trasferimento intra societario in Italia prevede dei precisi requisiti:
- dal punto di vista soggettivo, la domanda è riservata solo a specifiche categorie di lavoratori, nell’ordine indicato nel precedente elenco;
- inoltre, il trasferimento ha una specifica limitazione di durata. Il comma 11 dell’art. 27 quinquies, infatti, stabilisce la durata massima del trasferimento in tre anni per dirigenti e lavoratori specializzati, e un anno per i lavoratori in formazione, escludendo la possibilità di prolungare il trasferimento medesimo al suo spirare. Ne consegue che, al termine del periodo autorizzato di trasferimento, il lavoratore migrante è tenuto a fare ritorno all’entità appartenente alla stessa impresa o a un’impresa del medesimo gruppo stabilita in un Paese extra-Ue.
- il rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa deve durare da almeno 3 mesi;
- deve trattarsi di distacco temporaneo, per il limite temporale suddetto, di un lavoratore residente fuori l’Unione Europea in una sede, filiale o ufficio di rappresentanza in Italia.
Requisiti per la richiesta del visto Intra societario
I requisiti per poter ottenere il visto per trasferimento intra societario in Italia sono anzitutto soggettivi, ossia che il lavoratore di cui si richiede il distacco ricopra la carica di dirigente, lavoratore specializzato o di lavoratore in formazione.
Il distacco deve essere richiesto da un’entità ospitante in Italia, ovvero da una sede, filiale o ufficio di rappresentanza in Italia di un’impresa situata in un Paese fuori dell’Unione Europe.
È altresì necessario che il lavoratore sia alle dipendenze dell’impresa “distaccante” da almeno tre mesi. Tra l’impresa situata fuori dell’Unione Europea e l’entità ospitante, inoltre, deve sussistere un legame societario, ossia che facciano parte della stessa impresa o del medesimo gruppo di imprese.
Altri requisiti attengono alle qualifiche, all’esperienza professionale e ai titoli di studio prescritti per le su indicate tipologie di lavoratori di cui si richiede il distacco.
Procedura per richiedere il nulla-osta al visto per trasferimento intra-societario in Italia
La procedura per richiedere il nulla osta al visto per trasferimento intra-societario in Italia è prevista nel medesimo articolo 27 quinquies del Testo Unico sull’Immigrazione, e prevede le seguenti fasi:
- l’entità ospitante presenta la richiesta di nulla-osta al competente Sportello Unico per l’Immigrazione;
- entro dieci giorni, l’entità ospitante trasmette la necessaria documentazione allo Sportello Unico;
- quest’ultimo procede alla verifica della completezza e regolarità dei documenti presentati. In caso di irregolarità, invita l’entità ospitante a sanare o a procedere all’integrazione;
- lo Sportello Unico acquisisce i pareri di competenza della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, nonché della competente Questura, al fine di verificare che non sussistano motivi ostativi all’ingresso;
- il procedimento si conclude entro un termine di 45 giorni dalla presentazione dell’istanza, con un provvedimento di accoglimento o di rigetto del nulla osta al visto per il trasferimento intra-societario;
- in caso di accoglimento, la Prefettura provvede alla trasmissione telematica del nulla osta e del codice fiscale del lavoratore straniero agli Uffici consolari competenti, in base alla residenza del cittadino straniero, per il rilascio del visto.
Categorie di lavoratori stranieri possono essere trasferiti intra-società
Dal punto di vista soggettivo, come si è già osservato, il trasferimento intra societario può essere richiesto da specifiche categorie di lavoratori stranieri, ossia:
- dai dirigenti, ossia a coloro che ricoprono una carica elevata preposta alla gestione dell’entità ospitante, sotto la supervisione o la guida del consiglio di amministrazione o degli azionisti della società. La carica prevede la direzione dell’entità ospitante oppure di un dipartimento o una divisione della stessa; la supervisione e il controllo dell’attività degli altri dipendenti; l’autorità di proporre assunioni, licenziamente o altre iniziative inerenti il personale dell’azienda. In buona sostanza, dirigente è quel “lavoratore che svolge funzioni connotate da elevata professionalità, autonomia decisionale, responsabilità nei confronti dell’imprenditore, nonché da poteri di coordinamento e controllo dell’intera attività aziendale o di un ramo autonomo dell’impresa” (circolare n. 521, emanata dal Ministero dell’Interno congiuntamente con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 9 febbraio 2017)
- dai lavoratori specializzati. Per lavoratore specializzato si intende il personale che lavora all’interno del gruppo di imprese ed è in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per lo specifico settore di attività. Oltre alla conoscenza delle tecniche, si tiene in considerazione anche l’eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un’adeguata esperienza professionale, per un tipo di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche, compresa l’eventuale appartenenza a un albo professionale;
- dai lavoratori in formazione. Si considerano come lavoratori in formazione i titolari di un diploma universitario, trasferiti a un’entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o di particolari conoscenze tecniche o metodi d’impresa, in conformità al proprio piano formativo individuale.
Documenti necessari per il trasferimento intra-societario in Italia
Nella circolare sopra citata del 9 febbraio 2017 sono elencati tutti i documenti che l’entità ospitante stabilita in Italia deve presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione per il rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario.
Sostanzialmente, è necessario presentare la documentazione che attesti:
- che l’entità ospitante e l’impresa stabilita nel Paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;
- che il lavoratore è stato dipendente dell’impresa per un periodo minimo di 3 mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento;
- il possesso delle qualifiche, dell’esperienza professionale e del titolo di studio prescritti;
- il possesso da parte dello straniero dei requisiti previsti dal D.Lgs. 9.11.2007, n. 206 nell’ipotesi di esercizio della professione regolamentata;
- copia del passaporto o di un documento equipollente dello straniero;
- per i lavoratori in formazione: il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione;
- l’impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dall’ordinamento italiano, salvo non ricorrano specifici accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza.
Infine, occorre presentare la marca da bollo da 16,00 euro prevista come obbligatoria per depositare la domanda, nonché copia del passaporto o documento equipollente del lavoratore straniero, nonché:
- copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’entità ospitante italiana che richiede il lavoratore straniero;
- lettera di distacco tradotta in italiano e legalizzata o apostillata.
Boschetti Studio Legale, grazie all’esperienza consolidata in materia di visto per trasferimento intra societario in Italia, è in grado di indicare al cliente la documentazione precisa che occorre presentare al fine di evitare o superare eventuali ostacoli per l’accoglimento della domanda.
Successivamente al conferimento dell’incarico, indichiamo con precisione la documentazione idonea a provare:
- l’esistenza del legame societario tra l’entità ospitante italiana e l’impresa stabilita nel Paese terzo;
- l’esistenza del rapporto di lavoro della durata di almeno tre mesi ininterrotti, anteriori al trasferimento, tra il lavoratore che deve effettuare il distacco e l’impresa all’estero;
- la durata del trasferimento, con i limiti che sono già stati indicati;
- l’indirizzo in Italia dell’entità ospitante o delle entità ospitanti nelle quali il lavoratore straniero svolgerà la propria attività;
- la qualifica che il lavoratore straniero ricoprirà nell’entità ospitante (dirigente, lavoratore specializzato, lavoratore in formazione);
- la retribuzione, nonché le altre condizioni di lavoro previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi applicati ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative analoghe nel luogo in cui si svolge il trasferimento intra societario.
Dimostreremo, inoltre:
- che al termine del trasferimento intra-societario lo straniero farà ritorno presso la sede originaria dell’impresa estera;
- il possesso delle qualifiche, dell’esperienza professionale e del titolo di studio prescritti;
- il possesso di eventuali qualifiche previste dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, in caso di professioni regolamentate.
Come lo studio legale Boschetti può farvi ottenere il Visto per Trasferimento Intra Societario in Italia
Boschetti Studio Legale può mettere sul campo la propria esperienza in materia di immigrazione in favore dei lavoratori che intendono fare ingresso e soggiornare in Italia con un visto per trasferimento intra societario.
Inizialmente, forniamo al cliente una prima consultazione gratuita da remoto che ci serve ad inquadrare correttamente il caso, sulla base dei propri elementi specifici e caratteristici. Laddove, in tale sede, venga accertata l’esistenza dei requisiti per richiedere il visto per trasferimento intra societario, stiliamo l’elenco dei documenti che il cliente ci deve fornire, debitamente tradotti e apostillati laddove si tratti di atti pubblici, o muniti di una traduzione semplice nei casi di documenti privati.
Con l’accettazione del preventivo, analizziamo la documentazione e predisponiamo la domanda di visto per trasferimento intra societario. Nel corso del procedimento rappresentiamo il cliente dinanzi alla pubblica amministrazione, replicando a eventuali richieste di chiarimenti o di documenti supplementari. In caso di preavviso di diniego del visto, assistiamo il cliente con le controdeduzioni difensive ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
Una volta rilasciato il visto, lo Studio può assistere il cliente nella fase della richiesta del permesso di soggiorno, eventualmente con accompagnamento presso la competente Questura.
Passi semplici e veloci
Per ottenere il visto per trasferimento intra-societario in Italia bisogna percorrere una serie di fasi, che possono essere affidate alla direzione di Boschetti Studio Legale.
Le fasi, semplificando un minimo, sono le seguenti:
- innanzitutto, è necessario fissare una call da remoto per fornire un inquadramento giuridico preciso della situazione del lavoratore straniero e dell’azienda ospitante, e verificare se, almeno astrattamente, sussistono i requisiti per richiedere il nulla osta, e poi il visto, per trasferimento intra societario in Italia;
- ottenere la documentazione dal cliente che attesti la presenza dei suddetti requisiti, munita di eventuale traduzione e legalizzazione (o apostilla, se il relativo Stato è firmatario della Convenzione Aja del 1961);
- entrare in contatto con l’entità ospitante in Italia, e in particolare con il suo legale rappresentante, che dovrà firmare l’incarico per poter presentare la domanda di nulla osta dinanzi allo Sportello Unico per l’Immigrazione della competente Prefettura;
- richiedere alla suddetta entità ospitante in Italia la documentazione supplementare di loro pertinenza (es. una visura della camera di commercio dell’azienda, il documento del legale rappresentante, etc.);
- presentare la domanda di nulla osta al rilascio del visto per trasferimento intra-societario in Italia;
- assistere i clienti, cioè sia l’entità ospitante che il lavoratore straniero, in tutta la procedura amministrativa, replicando a eventuali contestazioni o richieste di documentazione aggiuntiva;
- replicare con le controdeduzioni ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 in caso di rilascio del preavviso di diniego del visto;
- assistere il lavoratore straniero nella fase della presentazione della domanda di visto e in quella successiva, eventuale, del permesso di soggiorno in qualità di lavoratore straniero distaccato presso sede o filiale in Italia.