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Aziende e Professionisti

Visto per lavoratori autonomi

Per i lavoratori autonomi, il tema visto per lavoro autonomo può rappresentare una sfida complessa da affrontare. Per questo motivo è fondamentale affidarsi a professionisti competenti ed esperti della materia del visto d’ingresso per lavoro autonomo.

Il lavoro autonomo per i lavoratori extra UE è soggetto al meccanismo delle quote d’ingresso sul territorio nazionale dei cittadini extracomunitari, determinate dai decreti flussi.

Requisiti per ottenere un visto di ingresso per lavoro autonomo

Le disposizioni in materia di visto per lavoro autonomo sono contenute nell’art. 39 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche e integrazioni.

Il lavoro autonomo per i lavoratori Extra UE è consentito per quelle attività non occasionali di lavoro autonomo, purché il loro esercizio non sia riservato espressamente al cittadino italiano o comunitario. Rientrano tutte le attività industriali, professionali, artigianali o commerciali, nonché la costituzione di società di capitali o di persone, e, infine, l’accesso a cariche sociali.

I decreti flussi determinano le quote di ingresso riservate annualmente a lavoratori autonomi extracomunitari. Ad esempio, il decreto flussi 2023, ha previsto una quota di 44 mila unità.

Gli ulteriori requisiti per ottenere un visto d’ingresso per lavoro autonomo cambiano in relazione allo specifico tipo di lavoro che lo straniero chiede di svolgere in Italia.

In linea generale, l’art. 26 del Testo Unico sull’Immigrazione, al comma 2, prevede che “lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve altresì dimostrare di:

  • disporre di risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia;
  • di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l’iscrizione in albi e registri;
  • di essere in possesso di una attestazione dell’autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per l’esercizio dell’attività che lo straniero intende svolgere”.

Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo prevede come requisito che il lavoratore autonomo straniero disponga:

  • “di idonea sistemazione alloggiativa”;
  • “di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”.

Passando allo specifico, gli imprenditori devono dimostrare di disporre di un piano di investimento (business plan) e di risorse provenienti da fonti lecite non inferiori a 500 mila euro, comportante la creazione di nuovi posti di lavoro, e l’attestazione riguardante le risorse finanziarie necessarie per svolgere l’attività in Italia, rilasciata dalla competente Camera di Commercio.

I liberi professionisti, relativamente a tutte quelle attività che richiedono il possesso di autorizzazioni, licenze, iscrizione ad albi professionali, o la presentazione di una denuncia di inizio attività, sono onerati a richiedere alla competente autorità amministrativa un certificato che attesti che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio o alla presentazione della predetta denuncia.

Inoltre, occorre l’attestazione concernente i mezzi economici necessari per lo svolgimento dell’attività. Nel caso di attività sottoposte a registrazione presso il Registro delle Imprese, tale certificato è rilasciato dalla Camera di Commercio competente per territorio.

Anche per le attivita’ che non richiedono il rilascio di alcun titolo  abilitativo  o  autorizzatorio,  lo  straniero deve acquisire  presso  la Camera di Commercio competente o il  competente  ordine professionale,  a seconda dei casi, l’attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività stessa. Tale attestazione consiste in una dichiarazione che quantifica le risorse finanziarie che lo straniero lavoratore deve possedere per poter svolgere in Italia un determinato lavoro autonomo).

Requisiti propri, infine, sono previsti per gli stranieri che intendono ricoprire cariche societarie o per gli stranieri che sono chiamati in Italia a svolgere attività di consulenza.

Per quanto riguarda i consulenti extracomunitari, occorre un contratto corredato da un certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese, laddove si tratti di una società, di una dichiarazione di responsabilità del titolare o dell’amministratore nella quale venga affermato che il lavoratore autonomo percepisce annualmente un importo non inferiore al minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie.

Inoltre, occorre una dichiarazione di responsabilità inviata alla Direzione Territoriale del Lavoro, nella quale il committente afferma che il rapporto instaurato non è di lavoro subordinato. Sempre le imprese dovranno consegnare una copia dell’ultimo bilancio depositato, mentre le ditte individuali allegheranno la dichiarazione dei redditi del titolare.

Con riguardo ai cittadini stranieri soci lavoratori o chiamati a rivestire cariche societarie in società di capitali, attive da almeno tre anni, non è necessaria l’attestazione relativa ai parametri finanziari di riferimento.

Lo straniero socio prestatore d’opera o soggetto che riveste cariche sociali dovrà essere in possesso di un certificato d’iscrizione della società nel Registro delle Imprese, di copia di una formale dichiarazione di responsabilità anticipatamente rilasciata o trasmessa dal committante alla Direzione del Lavoro, di nuovo, che escluda l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, e, ancora, la dichiarazione del rappresentante legale della società che garantisca una retribuzione annua non inferiore al minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie.

Modalità per avere il visto d’ingresso per lavoro autonomo

Per ottenere il visto per lavoro autonomo in Italia è necessario seguire alcune procedure specifiche e soddisfare determinati requisiti.

Naturalmente, prima di iniziare la procedura di richiesta del visto per lavoro autonomo in Italia, lo straniero deve assicurarsi di possedere tutti i requisiti necessari dalla normativa. Dunque deve adoperarsi per raccogliere la documentazione necessaria, come ad esempio il business plan che descrive l’attività da svolgersi, la prova della disponibilità di risorse finanziarie sufficienti fornita dal committente, il certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese della società committente, l’attestazione dei parametri necessari rilasciati dalla Camera di Comercio o dall’Ordine professionale competenti, etc.

Prima di richiedere il visto d’ingresso per lavoro autonomo, lo straniero potrebbe fare ingresso in Italia per brevi periodi tramite il visto per affari, al fine di predisporre l’attività che si intende esercitare sul territorio nazionale. Tramite l’elezione del domicilio fiscale, ad esempio presso un procuratore in Italia (come normalmente accade), lo straniero può già ottenere registrazione dell’impresa presso il Registro delle Imprese, e anche la partita IVA e il codice fiscale.

Raccolti tutti i documenti necessari e predisposta l’attività, lo straniero può procedere con la presentazione della richiesta del nulla osta per lavoro autonomo presso la competente Questura, individuata in base al luogo in cui l’attività di lavoro autonomo deve essere svolta.

Il nulla osta c.d. provvisorio viene rilasciato previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi  ostativi all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per  motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta è rilasciata all’interessato o al suo procuratore.

La documentazione e il nullaosta devono essere presentati alla  rappresentanza  diplomatica  o  consolare  competente, la quale, entro 30 giorni, provvede, previo accertamento  dei  requisiti richiesti sulla base della normativa e della  documentazione  presentata, a rilasciare il visto d’ingresso per lavoro autonomo.

In quali casi può venir negato il visto d’ingresso per lavoratori autonomi

Il lavoro autonomo per i lavoratori extra UE è un’opportunità che può essere preclusa quando difettano uno o più requisiti previsti dalla legge o se la documentazione presentata dallo straniero è incompleta o di dubbia autenticità.

Di seguito indichiamo alcuni dei motivi più comuni per i quali potrebbe essere respinta una richiesta di visto d’ingresso per lavoro autonomo:

  1. Assenza dei requisiti: se lo straniero non soddisfa i requisiti stabiliti dall’ordinamento, ad esempio in termini di titoli, abilitazioni o autorizzazioni, oppure per ciò che riguarda le risorse finanziarie adeguate o il business plan.
  2. Difetto della documentazione: la presentazione di una documentazione incompleta, inesatta o mal compilata può portare al rifiuto del visto. È fondamentale raccogliere tutti i documenti richiesti e assicurarsi che siano corretti e adeguati alle richieste delle autorità. Il rischio di ricevere il diniego per questo motivo è molto comune, dunque consigliamo sempre al lavoratore straniero di affidarsi a mani esperte.
  3. Dubbi sulla veridicità delle informazioni fornite: se le autorità sospettano che le informazioni fornite nella richiesta di visto siano false o ingannevoli, potrebbero rifiutare la richiesta.
  4. Condanne penali o iscrizione nella Banca Dati Schengen: se il richiedente ha precedenti penali o problemi legali sia in Italia che nel paese di origine, ciò potrebbe influire negativamente sulla decisione delle autorità sull’approvazione del visto per lavoro autonomo. Le competenti autorità comunicano certamente l’esistenza di tali motivi ostativi, inclusa l’eventuale segnalazione nel Sistema Informativo Schengen (SIS): ciò precluderebbe l’ingresso allo straniero per motivi di sicurezza pubblica.
  5. Dubbi riguardo al requisito economico: se il richiedente non riesce a dimostrare di possedere risorse finanziarie adeguate per avviare e mantenere un’attività lavorativa autonoma in Italia, nonché per mantenere se stesso in Italia, il visto potrebbe essere negato. È importante presentare documenti idonei a dimostrare le capacità economiche e il possesso di risorse compatibili con il tipo di attività che s’intende esercitare in Italia.

Quando richiedere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo viene richiesto dallo straniero extra-Ue che ha ottenuto il visto dalla competente Ambasciata o autorità consolare.

Come si è visto, raccolta la documentazione richiesta, compilata la domanda di visto, ottenuto il nulla osta per lavoro autonomo, lo straniero è sottoposto a due possibilità: il diniego del visto, che apre un possibile scenario giudiziale, e l’accoglimento della domanda con conseguente concessione del visto per lavoro autonomo.

A quel punto, fatto ingresso in Italia, lo straniero deve richiedere il permesso di soggiorno entro il termine di 8 giorni. La domanda va presentata innanzi alla Questura competente (quella che già ha rilasciato il nulla osta).

Categorie di lavoratori autonomi per i quali è previsto l’ingresso nell’ambito delle quote

Le categorie di lavoratori ai quali è riservata la possibilità di ottenere il visto per lavoro autonomo e il successivo permesso di soggiorno per lavoro autonomo sono individuate nei decreti flussi.

Il decreto flussi 2023 prevede le seguenti categorie:

  • Imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonchè la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; 
  • liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate oppure non regolamentate né vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualita’ dei servizi e di qualificazione professionale dei soci; 
  • titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo;
  • artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
  • cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative», in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonomacon l’impresa.

La conversione del visto per studio in visto per lavoro autonomo

Lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, può richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo ai sensi dell’art. 39, comma 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Tale possibilità può aver luogo solo nei limiti delle quote d’ingresso stabilite dai decreti flussi. La restrizione della disponibilità della quota d’ingresso è stata eliminata dal D.L. 20 marzo 2023, n. 23 convertito nella Legge 5 maggio 2023 n. 50, ma solamente in relazione al permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il c.d. “decreto Cutro” ha infatti soppresso la previsione che subordinava la conversione del permesso di soggiorno per studio a permesso di soggiorno per lavoro subordinato alla disponibilità di una quota prevista dal decreto flussi. La conversione del permesso di soggiorno per studio, in questi casi, può quindi essere richiesta in qualsiasi momento dell’anno.

Viceversa, per quanto riguarda la conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, occorre ancora la disponibilità della quota d’ingresso, a meno che lo straniero sia in possesso di un titolo di studio rilasciato da un’Università italiana statale o privata, legalmente riconosciuto dal MIUR: Laurea, Laurea specialistica o magistrale, Diploma di specializzazione, Dottorato di ricerca

Master Universitario di 1°livello, Master universitario di 2° livello, Attestato o Diploma di perfezionamento.

Parimenti, non è necessaria la quota se lo straniero ha raggiunto la maggiore età in Italia.

In questi due casi lo straniero può presentare la domanda per la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato o autonomo in qualsiasi momento dell’anno.

L’interessato deve chiedere la conversione del permesso da studio a lavoro online tramite il Servizio di inoltro telematico del Ministero dell’Interno, e quindi aspettare l’appuntamento fissato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione per consegnare i documenti e ritirare l’autorizzazione alla conversione.

Come ottenere Visto lavoro autonomo?

Per ottenere il visto per lavoro autonomo, lo straniero extra-Ue, valutata la sussistenza dei requisiti di legge, deve raccogliere tutti i documenti necessari al fine di ottenere il nulla osta per lavoro autonomo. Il nulla osta provvisorio deve richiedersi alla Questura competente in base al luogo in cui l'attività deve svolgersi; tutta la documentazione fornita e il nulla osta vengono poi trasmesse alla competente Ambasciata o autorità consolare, la quale deve pronunciarsi accogliendo o respingendo la domanda di visto per lavoro autonomo.

Come ottenere nulla osta per lavoro autonomo?

Per ottenere il nulla osta per lavoro autonomo, lo straniero extra-Ue è tenuto a raccogliere tutta la documentazione che attesta il tipo di attività che si intende svolgere, l'eventuale dichiarazione di assenza dei motivi ostativi per il rilascio di autorizzazioni o licenze (laddove previste), le capacità economiche, che devono essere idonee in relazione al tipo di attività prescelta, la dichiarazione del committente che esclude l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, da inviarsi alla Direzione Provinciale del Lavoro competente, e un'ulteriore dichiarazione di responsabilità che garantisce la corresponsione di un compenso non inferiore al valore minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie.

Chi rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo?

Il visto d'ingresso per lavoro autonomo viene rilasciato dall'Ambasciata o dall'autorità consolare competenti, in base al luogo di residenza del richiedente cittadino straniero.

Quanto costa il permesso di soggiorno per lavoro autonomo?

I costi della procedura per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno sono di euro 40,00 per permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e fino ad un anno; di euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e fino a due anni; di euro 100,00 per permessi di soggiorno UE di lungo periodo e per i permessi di soggiorno per i dirigenti e i lavoratori specializzati. Sono esclusi dal contributo i permessi di soggiorno per i minori di 18 anni, i cittadini stranieri che sono in Italia per cure mediche e ai loro accompagnatori, i richiedenti il duplicato o la conversione di permesso di soggiorno in corso di validità, i richiedenti asilo, protezione sussidiaria e motivi umanitari, i titolari di protezione internazionale che richiedono il permesso di soggiorno UE di lungo periodo, le carte di soggiorno per i familiari di cittadini comunitari emesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 30 del 2007. Per tutti i casi sono dovuti i seguenti costi per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, incluso per soggiornanti di lungo periodo: 30,00 euro per l’assicurata a Poste Italiane; 16,00 euro per la marca da bollo; 30,46 euro per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico.

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