In che modo uno straniero può usufruire dell’assistenza sanitaria per la residenza elettiva?
In generale, gli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia per un periodo superiore a tre mesi, i quali non hanno l’obbligo di iscrizione al sistema sanitario nazionale (SSN), sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità, mediante la stipula di una polizza assicurativa sanitaria privata.
La prassi di alcune Rappresentanze consolari italiane, dunque, è quella di chiedere, al momento della domanda del visto per residenza elettiva, anche il possesso di una assicurazione sanitaria.
Lo straniero che è titolare di un permesso di soggiorno per residenza elettiva potrà, in alternativa, fruire dell’assistenza sanitaria per residenza elettiva scegliendo di iscriversi volontariamente al SSN attraverso il pagamento di un contributo forfettario annuale.
L’iscrizione al SSN per i cittadini extracomunitari, così come anche l’iscrizione al SSN per cittadini comunitari, si riferisce all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.
L’iscrizione volontaria dà diritto a tutte le prestazioni erogate dal SSN sul territorio nazionale a parità con il cittadino italiano.
Ai fini dell’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, il cittadino extracomunitario deve produrre la documentazione relativa al reddito complessivo conseguito, in Italia o all’estero, nell’anno precedente l’iscrizione.
Ciò in quanto l’iscrizione al SSN è soggetta al pagamento di un contributo forfettario annuale, con un’aliquota pari al 7,5% fino ad un reddito di circa € 21.000, e ad un ulteriore 4% sugli importi eccedenti e fino ad un reddito di circa € 52.000.
Hanno l’obbligo di “iscrizione al sistema sanitario nazionale”:
gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno
per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento o per acquisto della cittadinanza
i familiari a carico regolarmente soggiornati delle categorie di stranieri sopra indicati.
Gli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia per un periodo superiore a tre mesi, che non hanno l’obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), possono assicurarsi contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità, mediante l’iscrizione volontaria al SSN attraverso il pagamento di un contributo forfettario annuale.
In particolare, hanno diritto ad iscriversi volontariamente al SSN coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa.
Gli stranieri che non hanno l’obbligo di iscrizione al sistema sanitario nazionale sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante iscrizione volontaria al SSN, attraverso il pagamento di un contributo forfettario annuale.
L’iscrizione volontaria al SSN per i cittadini extracomunitari è soggetta al pagamento di un contributo forfettario annuale, calcolato applicando un’aliquota sul reddito complessivo conseguito, in Italia o all’estero, nell’anno precedente l’iscrizione. L’aliquota applicata è il 7,5% fino ad un reddito di circa € 21.000, ed il 4% sugli importi eccedenti e fino ad un reddito di circa € 52.000.
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Non è possibile l’iscrizione al SSN per cittadini extracomunitari qualora lo straniero soggiorni in Italia per un periodo inferiore ai 3 mesi.
Per gli stranieri che, in possesso di un regolare titolo, soggiornano in Italia per un periodo superiore ai 3 mesi, la legge prevede che vi sono delle categorie che sono obbligate all’iscrizione al sistema sanitario nazionale (si tratta, in particolare, degli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento, degli stranieri regolarmente soggiornanti – o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno – per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento o per acquisto della cittadinanza, nonché dei familiari a carico regolarmente soggiornati delle categorie di stranieri appena elencate).
Le categorie di stranieri che, invece, non rientrano in quelle appena elencate sono tenute ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa sanitaria privata o, alternativamente, mediante iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale.
L’iscrizione al SSN per i cittadini extracomunitari si riferisce all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.
Solo in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, previo pagamento del contributo annuale il cittadino extracomunitario può conservare l’iscrizione al SSN, in attesa della presentazione del permesso di soggiorno alla ASL.
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Non hanno diritto alla tessera sanitaria, in quanto non hanno l’obbligo di “iscrizione al sistema sanitario nazionale”, gli stranieri che soggiornano in Italia per un periodo inferiore a tre mesi e quelli che, soggiornando per un periodo superiore in base ad un titolo regolare, non rientrano nelle categorie di cui all’art. 34, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 286/1998.
La sanità in Italia per gli stranieri funziona come segue. Vi sono delle categorie di stranieri tenuti per legge all’“iscrizione al sistema sanitario nazionale” (in particolare, si tratta degli stranieri che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento, degli stranieri regolarmente soggiornanti – o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno – per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento o per acquisto della cittadinanza, nonché dei familiari a carico regolarmente soggiornati degli stranieri sopra indicati).
Gli stranieri che non rientrano in dette categorie sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa sanitaria privata o, alternativamente, mediante iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale.
L’iscrizione volontaria al SSN per i cittadini extracomunitari è soggetta al pagamento di un contributo forfettario annuale, calcolato applicando un’aliquota sul reddito complessivo conseguito, in Italia o all’estero, nell’anno precedente l’iscrizione. L’aliquota applicata è il 7,5% fino ad un reddito di circa € 21.000, ed il 4% sugli importi eccedenti e fino ad un reddito di circa € 52.000.
La tessera sanitaria viene rilasciata, allo straniero in possesso di un permesso di soggiorno per residenza elettiva, successivamente all’iscrizione volontaria al SSN.
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