Il visto per residenza elettiva può essere chiesto anche per alcuni dei familiari per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento familiare.
In particolare, anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico potrà essere rilasciato il visto per residenza elettiva, ed il conseguente relativo permesso di soggiorno per residenza elettiva, a condizione che le capacità finanziarie del richiedente siano giudicate adeguate anche per questi ultimi.
Pertanto, nel caso in cui il richiedente intenda richiedere anche per il proprio nucleo familiare il rilascio del“visto per residenza elettiva, l’ammontare delle risorse economiche dovrà essere maggiorato, indicativamente, di un 20% per il coniuge e di almeno un 5% per ogni figlio, sia quest’ultimo minorenne o maggiorenne a carico.
È opportuno precisare che, con riferimento agli altri familiari per i quali lo straniero titolare di regolare permesso di soggiorno per residenza elettiva di durata non inferiore ad un anno può chiedere il ricongiungimento (i genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero i genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli – ove esistenti – siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute), non sarà possibile chiedere ed ottenere il rilascio di un visto ma si dovrà seguire l’ordinaria procedura per il ricongiungimento familiare.
Chi arriva in Italia con il visto per ricongiungimento familiare deve richiedere, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato italiano, il relativo permesso di soggiorno.
la disponibilità di un’abitazione in Italia, di proprietà o in locazione, da eleggere quale propria residenza elettiva;
il possesso di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro, che provengano da fonti diverse dal lavoro subordinato e siano approssimativamente non inferiori ad € 31.000 all’anno.
Con il visto per residenza elettiva lo straniero che vuole stabilirsi in Italia, ed è in grado di mantenersi autonomamente senza esercitare alcuna attività lavorativa sul territorio nazionale, può eleggere la propria residenza in Italia e quivi rimanere per un soggiorno di lunga durata.
La procedura di ricongiungimento familiare si articola in due fasi.
La prima fase è di competenza della Prefettura del luogo in cui lo straniero regolarmente in Italia risiede, la quale esamina la domanda di nulla osta al ricongiungimento (che va presentata telematicamente) e verifica il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti Uffici comunali;
di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
Se è tutto in regola, la Prefettura rilascia il nulla osta che viene trasmesso direttamente alla Rappresentanza diplomatica o consolare d’Italia nel Paese in cui si trova il familiare con il quale lo straniero chiede il ricongiungimento, dinanzi alla quale il familiare dovrà poi richiedere personalmente, entro 6 mesi dalla data di rilascio del nulla osta, il visto d’ingresso.
Lo Studio Legale Boschetti assiste il Cliente nella procedura di richiesta del visto per residenza elettiva, svolgendo un’attività di consulenza al fine di identificare la lista dei documenti che occorre allegare alla richiesta e, una volta raccolti detti documenti, controllando che la lista sia completa e che siano state rispettate tutte le formalità di legge, nonché predisponendo il modulo di richiesta ed aiutando il Cliente nel confezionamento del fascicolo.
Quanto al “ricongiungimento familiare” per i componenti del nucleo familiare per i quali non è possibile chiedere il rilascio di un visto per residenza elettiva, lo Studio Legale Boschetti assiste il Cliente in entrambe le fasi, ovvero nella richiesta del nulla osta dinanzi alla Prefettura del luogo di residenza e poi, una volta ottenuto il nulla osta, del successivo visto d’ingresso dinanzi alla competente Rappresentanza diplomatica o consolare d’Italia nel Paese di origine o di residenza del familiare straniero.
Al fine di ottenere il visto per residenza elettiva, è necessario predisporre al meglio la documentazione da allegare alla domanda, con cui il richiedente prova il possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
Analogamente, anche per ottenere il ricongiungimento familiare, è fondamentale presentare una documentazione completa e chiara, sulla base della quale sia inequivocabilmente dimostrata la sussistenza dei requisiti di legge.
È pertanto indispensabile l’assistenza di uno Studio Legale che possa documentare un’esperienza consolidata in diritto dell’immigrazione e una competenza specifica con i benefici riservati agli stranieri che possono usufruire del ricongiungimento familiare.
Con il visto per residenza elettiva lo straniero che vuole stabilirsi in Italia, ed è in grado di mantenersi autonomamente senza esercitare alcuna attività lavorativa sul territorio nazionale, può eleggere la propria residenza in Italia e quivi rimanere per un soggiorno di lunga durata.
I familiari per i quali il titolare di permesso di soggiorno per residenza elettiva, di durata non inferiore ad un anno, può chiedere il ricongiungimento familiare sono il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni, i figli minori, i figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale ed i genitori (a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o provenienza, ovvero ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli – ove esistenti – siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute).
Si precisa che al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico potrà essere rilasciato il visto per residenza elettiva, ed il conseguente relativo permesso di soggiorno per residenza elettiva, a condizione che le capacità finanziarie del richiedente siano giudicate adeguate anche per questi ultimi.
Per ottenere il visto per residenza elettiva, ed il conseguente relativo permesso di soggiorno, il cittadino straniero deve fornire adeguate e documentate garanzie circa:
a) la disponibilità di un’abitazione in Italia, da eleggere quale propria residenza elettiva;
b) il possesso di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro, che provengano da fonti diverse dal lavoro subordinato e siano approssimativamente non inferiori ad € 31.000 all’anno.
La procedura di ricongiungimento familiare prevede due fasi:
- la prima, di competenza della Prefettura, che esamina la domanda di nulla osta al ricongiungimento e, in presenza dei requisiti di legge, rilascia il nulla osta al ricongiungimento familiare entro novanta giorni dalla richiesta;
- la seconda, di competenza della Rappresentanza diplomatica o consolare d’Italia nel Paese in cui si trova il familiare straniero con cui viene chiesto il ricongiungimento, dinanzi alla quale deve essere presentata dallo straniero (entro 6 mesi dal rilascio del nulla osta) la domanda di visto di ingresso; l’Ambasciata o il Consolato hanno 90 giorni dalla richiesta per rilasciare il visto.
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