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Agevolazioni fiscali

Regime dei neo residenti

La legge di bilancio 2017 ha introdotto un regime fiscale agevolato per i neo-residenti in Italia, noto come “Regime fiscale dei neo-residenti” o “regime opzionale dei neo-residenti”.

Questo regime è stato istituito per incentivare il ritorno in Italia di cittadini italiani e stranieri che decidono di trasferire la loro residenza fiscale nel Paese, e soprattutto per attrarre soggetti ad alto patrimonio.

Il regime dei neo-residenti, che dunque può trattarsi anche di un’agevolazione fiscale per stranieri in Italia, è stato concepito per attrarre investimenti in Italia e incentivare l’interesse dei contribuenti e delle loro famiglie che detengono importanti patrimoni.

Tale misura si pone in concorrenza con similari agevolazioni fiscali previste in altri ordinamenti esteri (es. Svizzera, Regno Unito, Portogallo). La legge, infatti, non richiede, come fanno altri Stati, di diventare proprietari di un immobile o di depositare denaro su conti correnti nazionali per un determinato ammontare, e nemmeno di svolgere una determinata attività lavorativa in Italia.

L’obiettivo perseguito dallo Stato italiano, pertanto, è di lasciare ampi margini di libertà ai contribuenti su come integrare la propria residenza fiscale in Italia.

I benefici del regime dei neo residenti per stranieri in Italia

Il regime dei neo-residenti consente, per un periodo massimo di 15 anni, di versare al Fisco italiano un’imposta sostitutiva fissa annua di 100.000 euro sul totale ammontare dei redditi di fonte estera, salvo esclusione di specifiche giurisdizioni, ridotta a 25.000 euro per i familiari del contribuente principale. L’importo è stato aumentato a 200.000 euro per coloro che si sono trasferiti dal 10.08.2024, e, inoltre, la manovra finanziaria 2026 prevede l’aumento di tale soglia a 300.000 euro.

In sostanza, queste sono le decorrenze temporali delle differenti soglie:

  • 200.000 euro = regime vigente per i trasferimenti fino al 31.12.2025
  • 300.000 euro = applicabile ai soggetti che trasferiscono la residenza dal 1° gennaio 2026

Il regime dei neo-residenti in Italia, inoltre:

  • prevede una totale esenzione dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni dei beni esistenti all’estero;
  • prevede l’esonero dal pagamento delle imposte patrimoniali sugli immobili situati all’estero (IVIE) e sulle consistenze finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Il regime in esame, dunque, crea un’agevolazione fiscale di indubbio interesse per quei contribuenti che vogliano trasferirsi in Italia, evitando però che tale decisione possa, almeno per i 15 anni di durata dell’agevolazione, avere un effetto tributario negativo sulla gestione del proprio patrimonio.

Chi può esercitare l’opzione del regime dei neo-residenti

Possono accedere al regime dei neo-residenti in Italia esclusivamente le persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta precedenti.

La prima condizione, pertanto, è che ricorra il trasferimento della residenza fiscale del soggetto da un Paese estero in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR.

Possono beneficiare del regime anche i membri della famiglia del richiedente, e in momenti cronologicamente distinti. Più precisamente, ciascun membro della famiglia può accedere al regime anche in periodi differenti rispetto a quello del contribuente principale, perché, ad esempio, il suo trasferimento in Italia è avvenuto in un momento successivo. L’estensione avviene tramite opzione del contribuente principale in dichiarazione. Non è un accesso autonomo “puro”, ma una estensione dell’opzione.

Si riporta l’esempio concreto fornito dall’Agenzia delle Entrate: “Si pensi al caso in cui un soggetto si trasferisca in Italia nel 2019 acquisendo la residenza fiscale nel nostro Paese nello stesso periodo d’imposta.

Lo stesso soggetto opta per il regime di cui all’articolo 24-bis del TUIR, in qualità di contribuente principale, a partire dal 2019. Nel 2020 si trasferiscono in Italia anche la moglie e i figli ai quali il contribuente principale estende il regime dell’imposta sostitutiva a partire dal 2020. Infine due anni dopo si trasferisce in Italia anche la madre che, dunque, accede al regime in qualità di familiare solo dal 2022″.

Naturalmente, al termine dei 15 anni dall’esercizio dell’opzione da parte del contribuente principale l’opzione cessa di avere effetti anche nei confronti dei familiari a cui essa era stata estesa, anche se per questi bisogna far riferimento alla data del loro ingresso.

Requisiti per accedere al regime dei neo residenti in Italia

L’art. 24-bis del d.P.R. n. 917/1986, introdotto dall’art. 1, commi 152-159 della L. n. 232/2016, stabilisce che tale regime può essere richiesto esclusivamente da quei contribuenti che soddisfino tutte le condizioni attinenti:

  • alla natura del soggetto che chiede di accedervi, visto che, come si è già precisato, possono accedere al beneficio fiscale esclusivamente le persone fisiche;
  • al trasferimento della residenza fiscale in Italia; si richiede, dunque, il trasferimento della residenza fiscale da un Paese estero in Italia;
  • al fatto che la persona non sia stata residente in Italia per almeno nove periodi d’imposta su dieci che precedono l’inizio del periodo di validità dell’agevolazione;
  • alla data di entrata in vigore dell’agevolazione: pertanto essa si applica per la prima volta in favore dei contribuenti che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2017.

Non è fattore condizionante la nazionalità. Infatti, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/E/2017, “[…] non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma”.

In particolare: la natura dei redditi per cui si può beneficiare dell’agevolazione prevista del regime dei neo-residenti

Come già si è visto, l’agevolazione fiscale è rivolta ai soli redditi di fonte estera. I redditi si considerano “prodotti all’estero” sulla base di una lettura a specchio dell’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

La ratio del regime è quella di attrarre nel territorio nazionale persone con ampi patrimoni, e, al contempo, alte capacità di spesa e consumo che possano contribuire alla crescita dell’economia del nostro Paese.

La stessa Agenzia delle Entrate ha affermato che la ratio della normativa in oggetto è quella di “attrarre individui ad alto potenziale in ragione della disponibilità di rilevanti capitali e risorse finanziarie che possono essere investiti nel nostro Paese”. Per tale motivo, “la fruizione del beneficio implica l’effettivo trasferimento della persona fisica in Italia”.

Posto che il versamento dell’imposta forfettaria è previsto a prescindere dall’entità dei redditi prodotti all’estero, in assenza di chiarimenti, è dovuto anche nei casi in cui tali redditi fossero pari a zero (salvo il diritto del contribuente di uscire dal regime che non sarebbe più per lui un’agevolazione fiscale).

Il fatto che il beneficio sia riservato solo ai redditi di fonte estera incentiva il neo-residente a mantenere sostanzialmente invariata la struttura del proprio patrimonio estero; egli, infatti, non dovrà spostare le proprie consistenze finanziarie e potrà mantere inalterati i rapporti con le banche e gli asset management attivi al momento dell’emigrazione.

Possono costituire redditi prodotti all’estero:

  •  i redditi derivanti da immobili o proprietà terriere esistenti fuori dall’Italia;
  • i redditi di capitale corrisposti da Stati esteri o da non residenti;
  • i redditi di lavoro, qualora l’attività sia prestata al di fuori del territorio italiano;
  • i redditi d’impresa prodotti mediante una stabile organizzazione estera;
  • le plusvalenze ottenute dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società non residenti;
  • i redditi diversi derivanti da attività svolte all’estero e da beni collocati all’estero;
  • gli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari corrisposti da soggetti esteri.

Un caso particolare riguarda quello del contribuente titolare di redditi esteri per “interposta persona”. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/E/2017, “se la persona fisica ha il possesso di redditi di fonte estera per il tramite di un’entità interposta estera, gli stessi sconteranno esclusivamente l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del TUIR, fatte salve le eccezioni ivi previste”.

Dunque, “se la persona fisica possiede tramite una entità interposta immobili ubicati in Florida, i redditi derivanti dagli stessi sconteranno esclusivamente l’imposta sostitutiva”.

Diversamente, per i redditi di fonte italiana la tassazione rimane quella ordinaria incentrata sull’imposta dei redditi delle persone fisiche, quantificata secondo aliquote progressive.

Si rileva anche che il contribuente neo-residente, così come i suoi familiari, possono escludere dal campo dell’agevolazione i redditi prodotti un determinato Stato.

Scenari tipici / Casi studio

Gli scenari tipici sono stati elaborati da una fusione delle fattispecie più significative di immigrazione corporate che lo Studio tratta abitualmente, al fine di creare un caso strutturato e complesso, utile al lettore per orientarsi nella gestione del proprio caso personale. I casi studio illustrano invece vicende singole, realmente trattate, con dati e dettagli anonimizzati per garantire la riservatezza dei clienti.

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    Come accedere al regime dei neo residenti

    L’opzione per il regime dei neo-residenti si perfeziona, alternativamente:

    • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i soggetti hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia;
    • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

    Con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione bisogna tener conto che, sulla base delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per “termine di presentazione” si intende quello ordinario di presentazione del Modello Redditi Persone Fisiche.

    Si ricorda che il contribuente, qualora abbia versato l’imposta sostitutiva entro il termine del 30 giugno e non abbia, però, poi perfezionato l’opzione in sede dichiarativa, in virtù dell’applicazione del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, potrà “sanare” l’omessa indicazione entro la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo, con il solo onere del pagamento della sanzione di 250 euro.

    Il regime agevolato dei neo-residenti è una tematica delicata e importante dal punto di vista fiscale; per cui, sarebbe opportuno che lo straniero, prima di richiedere tale agevolazione, si rivolgesse a un commercialista o a un avvocato tributarista, ossia a professionisti esperti nel campo delle normative fiscali e delle leggi relative alle imposte, in grado di fornire assistenza completa e personalizzata e di spiegare appieno quali sono i requisiti, i benefici e gli adempimenti fiscali previsti da questo regime.

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    Il regime dei neo-residenti offre vantaggi fiscali significativi, ma richiede un trasferimento pianificato con attenzione: residenza anagrafica, fiscale, permesso di soggiorno se necessario, gestione del patrimonio estero. Sono passaggi interdipendenti che, se non coordinati, possono creare problemi.

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    Pensionato estero in Italia: come funziona il regime flat tax 7% e chi ne ha diritto?

    Il regime flat tax 7% consente ai soggetti titolari di pensione erogata da enti esteri di trasferire la residenza fiscale in un Comune del Sud Italia (con meno di 20.000 abitanti) e applicare un’imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi prodotti all’estero per nove periodi d’imposta.

    I Comuni eleggibili si trovano in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, oltre ad alcuni Comuni colpiti dal sisma del 2009. Il regime si applica a qualsiasi reddito di fonte estera. L’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi, indicando il Comune di residenza.

    Residenza anagrafica in Italia ma fiscale all’estero: è possibile e cosa comporta?

    È una situazione potenzialmente rischiosa. L’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente in Italia comporta una presunzione di residenza fiscale nel Paese, con conseguente obbligo di dichiarare i redditi ovunque prodotti. Tale presunzione può essere superata dimostrando che la residenza fiscale è all’estero, anche tramite iscrizione all’AIRE o in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni, ma l’onere della prova resta a carico del contribuente.

    L’Agenzia delle Entrate può verificare queste situazioni sulla base di elementi oggettivi. La presenza di legami personali o patrimoniali in Italia può incidere sulla qualificazione della residenza fiscale. È quindi opportuno definire preventivamente la propria posizione fiscale e predisporre adeguata documentazione di supporto, valutando anche strumenti come l’interpello.

    Tessera sanitaria per stranieri con residenza elettiva: come ottenerla e cosa copre?

    Lo straniero titolare di permesso di soggiorno per residenza elettiva può iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) su base volontaria, previo pagamento di un contributo annuo. L’iscrizione consente l’accesso alle prestazioni sanitarie alle stesse condizioni previste per gli assistiti del SSN, inclusi medico di medicina generale, assistenza specialistica e ricoveri ospedalieri.

    Il contributo annuo è determinato in base al reddito complessivo e non può essere inferiore a 387,34 euro. In alternativa, è possibile ricorrere a una copertura sanitaria privata, purché conforme ai requisiti richiesti per il soggiorno in Italia.

    Regime neo-residenti vs regime impatriati: quale conviene e quali sono i requisiti?

    Il regime neo-residenti (art. 24-bis TUIR) prevede un’imposta forfettaria di 200.000 euro annui su tutti i redditi esteri, indipendentemente dall’importo. Il regime impatriati (art. 16 D.Lgs. 147/2015) prevede una tassazione ridotta al 30% del reddito da lavoro prodotto in Italia. Convengono a profili diversi.

    Il regime neo-residenti è per chi ha redditi esteri molto elevati e non lavora in Italia. Il regime impatriati è per chi si trasferisce per lavorare in Italia e non vi ha risieduto nei 2 anni precedenti. Sono cumulabili solo in parte. La scelta va fatta prima del trasferimento.

    Relocation: perché due diligence e consulenza immobiliare sono decisive prima dell’acquisto?

    Perché il mercato immobiliare italiano presenta rischi specifici che lo straniero non conosce: abusi edilizi non sanati, ipoteche non cancellate, difformità catastali, vincoli paesaggistici, servitù non dichiarate. Una due diligence tecnica e legale prima del compromesso identifica questi problemi quando è ancora possibile rinegoziare o rinunciare.

    La consulenza immobiliare specializzata per stranieri include anche la verifica urbanistica, la conformità degli impianti, la stima indipendente del valore e l’assistenza nella trattativa. Acquistare senza questi controlli espone a costi imprevisti e contenziosi post-acquisto.

    Il sito ItalyVisaInvestment è di proprietà di Boschetti Studio Legale - S.T.A ed è il punto di riferimento per stranieri che desiderano investire in Italia, ottenere la residenza elettiva o richiedere un visto per investimenti.

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