Registrazione in Italia dei marchi di aziende straniere
La registrazione in Italia dei marchi di aziende straniere è un passaggio decisivo per chi intende sviluppare la propria attività nel nostro Paese o consolidare la presenza del brand sul mercato europeo. Registrare un marchio in Italia non significa soltanto ottenere un titolo giuridico, ma costruire una protezione reale del proprio segno distintivo, difendendolo da imitazioni, abusi o contraffazioni. Per uno straniero che desidera tutelare la propria impresa, questo procedimento diventa uno strumento di valore perché permette di accedere ai servizi del mercato locale con maggiore sicurezza e riconoscibilità.
La disciplina che regola la materia non si limita al Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005), ma trova fondamento anche in accordi internazionali come la Convenzione di Parigi, l’Accordo e il Protocollo di Madrid e l’Accordo di Nizza per la classificazione dei prodotti e servizi. Grazie a queste convenzioni è possibile ottenere un coordinamento tra più sistemi giuridici e facilitare l’estensione della protezione del marchio in diversi Stati. La registrazione marchi internazionali, ad esempio, consente con una sola procedura di ottenere tutela in più Paesi, compresa l’Italia, semplificando notevolmente la gestione dei diritti.
Il nostro Studio, sfruttando la propria consolidata esperienza nel diritto internazionale, assiste imprese e professionisti provenienti dall’estero, fornendo consulenza specifica e personalizzata per ogni esigenza. Il nostro obiettivo è rendere il procedimento di registrazione del marchio delle imprese straniere un percorso chiaro e sicuro, tutelando concretamente gli interessi delle aziende che scelgono di entrare nel mercato italiano.

Estensione territoriale posteriore del marchio internazionale
Il sistema di Madrid, composto dall’Accordo del 1891 e dal Protocollo del 1989, consente a chi ha già registrato un marchio nel Paese di origine di estenderne gli effetti anche in Italia e negli altri Stati aderenti. Questo meccanismo, conosciuto come estensione territoriale posteriore, è molto apprezzato dalle imprese straniere che decidono di ampliare la loro attività in Italia dopo un primo deposito in un altro Paese. La procedura è gestita dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale con sede a Ginevra e permette, con un unico atto, di ottenere una registrazione centralizzata che produce effetti equivalenti a una registrazione nazionale nei Paesi designati, salvo rifiuto, posto che ogni Stato designato può rifiutare la protezione secondo la propria legge.
L’estensione presenta alcuni aspetti che meritano attenzione. Nei primi cinque anni la validità del marchio internazionale è legata a quella del marchio registrato nel Paese d’origine. Se quest’ultimo viene annullato o dichiarato invalido, anche l’estensione in Italia può cadere. Dopo questo periodo, la registrazione diventa indipendente e continua a produrre effetti anche se il marchio base perde la sua validità. Per le aziende che intendono registrare un marchio in Italia tramite estensione internazionale, questo strumento rappresenta una scelta efficiente e strategica, in grado di ridurre i costi e semplificare la gestione delle pratiche.
Documenti da presentare
La procedura di registrazione in Italia dei marchi di aziende straniere richiede la presentazione di una serie di documenti che devono essere predisposti con estrema attenzione. È importante precisare che i richiedenti con sede fuori dallo SEE (Spazio Economico Europeo) devono nominare un rappresentante abilitato (consulente in proprietà industriale o avvocato in Italia).
Per la registrazione del marchio è necessario compilare la domanda in lingua italiana, allegare la riproduzione del marchio che si intende tutelare e indicare con precisione i prodotti e i servizi da proteggere secondo la classificazione di Nizza. Occorre poi dimostrare l’avvenuto pagamento delle tasse di deposito e, se si invoca la priorità unionista prevista dalla Convenzione di Parigi, bisogna allegare la documentazione che dimostra il primo deposito effettuato all’estero entro i sei mesi previsti.
Quando i documenti provengono da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, possono essere richieste traduzioni giurate e legalizzazioni consolari, o l’apposizione dell’apostille. Nel caso in cui si scelga la strada della registrazione marchi internazionali tramite il Protocollo di Madrid, la domanda deve essere presentata all’ufficio competente del Paese di origine e successivamente trasmessa all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Per accelerare i tempi di registrazione in Italia, è disponibile la procedura Fast Track per i depositi telematici, che consente di ridurre significativamente i tempi di attesa della verifica automatica di coerenza con la Classificazione di Nizza, ottenendo una più rapida pubblicazione.
Un’azienda straniera che desidera registrare un marchio in Italia deve essere consapevole che anche un piccolo errore formale può causare il rigetto della domanda o un notevole rallentamento della procedura. Per questo motivo l’assistenza legale di un avvocato esperto in diritto industriale internazionale risulta fondamentale, perché permette di predisporre i documenti in maniera corretta e completa fin dall’inizio.

Come garantire la protezione del tuo marchio in Italia e all’estero
La registrazione è solo il primo passo per difendere il proprio segno distintivo. La protezione di un marchio in Italia e all’estero richiede una gestione attiva e costante. Il titolare deve vigilare affinché nessun altro tenti di registrare marchi simili o identici e, in caso di violazioni, ha il diritto di opporsi o di intraprendere azioni legali.
In Italia l’opposizione può essere presentata entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda sul Bollettino dei Marchi. Sul piano internazionale, la Convenzione di Parigi garantisce un periodo di sei mesi di priorità durante il quale il titolare può estendere la protezione del proprio marchio ad altri Paesi mantenendo la data del primo deposito. È importante inoltre rinnovare periodicamente la registrazione: in Italia e nell’Unione Europea la durata è di dieci anni, rinnovabili senza limiti, mentre nei Paesi aderenti al sistema di Madrid le tempistiche possono variare.
Proteggere un marchio significa anche sorvegliare il mercato per prevenire l’uso non autorizzato e stipulare contratti di licenza o franchising quando si vuole concedere a terzi l’uso del segno distintivo. Senza un’adeguata protezione, il rischio è che il marchio perda valore o venga sfruttato da concorrenti scorretti.
Una menzione speciale va fatta con riferimento alle agevolazioni per le PMI nel 2025. Per le piccole e medie imprese europee, il 2025 offre interessanti opportunità di risparmio grazie al Fondo SME dell’EUIPO. Le PMI possono ottenere rimborsi fino al 75% delle spese sostenute per la registrazione di marchi, disegni e modelli a livello nazionale, regionale e dell’UE. Il contributo massimo è di 1.500 EUR per beneficiario e copre le tasse di deposito, classe, esame, registrazione e pubblicazione. Questo strumento rappresenta un’opportunità concreta per le aziende straniere che desiderano proteggere i propri marchi in Europa contenendo i costi iniziali.

Tutela del marchio in Italia: come funziona e perché farla
Il marchio registrato in Italia attribuisce al titolare un diritto esclusivo, che si traduce nella possibilità di impedire ad altri di utilizzare segni identici o confondibili per prodotti o servizi simili. Questo potere rappresenta un vantaggio strategico per qualsiasi impresa che operi sul mercato italiano. La registrazione consente infatti di rafforzare la presenza commerciale, di accedere più facilmente a forme di finanziamento e di valorizzare il marchio anche come bene immateriale cedibile o licenziabile.
Il diritto esclusivo sul marchio registrato ha una durata di dieci anni dalla data di deposito della domanda ed è rinnovabile per periodi successivi di uguale durata senza limiti. Durante questo periodo, il titolare può esercitare un controllo completo sull’uso del proprio segno distintivo, autorizzando o vietando l’utilizzo da parte di terzi attraverso contratti di licenza o franchising. Questa esclusività territoriale si estende a tutto il territorio nazionale e copre non solo l’uso identico del marchio, ma anche quello di segni simili che possano generare confusione nel pubblico dei consumatori per prodotti o servizi affini.
La tutela legale è particolarmente rilevante nei casi di concorrenza sleale o di contraffazione. Senza una registrazione valida, difendere un marchio diventa molto più difficile. Per questo motivo la registrazione in Italia è non solo un obbligo giuridico, ma una scelta lungimirante che protegge l’identità dell’impresa e ne consolida il valore sul lungo periodo.
Quale estensione territoriale per i tuoi marchi?
Chi vuole proteggere un marchio deve scegliere con attenzione quale livello di registrazione adottare.
Il marchio italiano è valido solo sul territorio nazionale e rappresenta la scelta più semplice e diretta per chi desidera operare esclusivamente in Italia.
Il marchio europeo, invece, offre una copertura unitaria in tutti i ventisette Stati membri dell’Unione e viene registrato con un’unica domanda presso l’EUIPO. È una soluzione particolarmente vantaggiosa per le aziende che intendono ampliare la propria attività in diversi mercati comunitari. Il sistema segue il principio del “tutto o niente”: o si ottiene protezione in tutta l’UE o non la si ottiene affatto. Tuttavia, se la domanda viene respinta per problemi relativi solo ad alcuni Stati membri, è possibile convertirla in domande di marchi nazionali nei Paesi dove non sussistono impedimenti, mantenendo la data di priorità originaria.
Il marchio internazionale, infine, non costituisce un titolo unico, ma un fascio di registrazioni nazionali coordinate dal sistema di Madrid. Con un’unica procedura è possibile designare diversi Stati aderenti, tra cui l’Italia, ottenendo una protezione estesa e semplificata. La scelta tra marchio italiano, europeo o internazionale dipende dagli obiettivi commerciali e dal budget a disposizione. Chi desidera consolidare la presenza sul mercato nazionale opterà per il marchio italiano, chi punta all’espansione comunitaria preferirà il marchio europeo, mentre le imprese con ambizioni globali troveranno nel sistema di Madrid lo strumento più adeguato.
Occorre far menzione ai marchi di certificazione dell’Unione Europea. Questi marchi permettono a istituti o organismi di certificazione di autorizzare l’uso del marchio per prodotti o servizi che soddisfano specifici requisiti di certificazione. Il costo è identico a quello dei marchi collettivi UE (1.500 EUR per deposito elettronico, 1.800 EUR per deposito cartaceo), con 50 EUR per la seconda classe e 150 EUR per ogni classe aggiuntiva. Questo strumento è particolarmente utile per le aziende straniere che operano in settori dove la certificazione di qualità rappresenta un valore aggiunto competitivo.
Scenari tipici / Casi studio
Gli scenari tipici sono stati elaborati da una fusione delle fattispecie più significative di immigrazione corporate che lo Studio tratta abitualmente, al fine di creare un caso strutturato e complesso, utile al lettore per orientarsi nella gestione del proprio caso personale. I casi studio illustrano invece vicende singole, realmente trattate, con dati e dettagli anonimizzati per garantire la riservatezza dei clienti.
Professionista USA sceglie l’Italia: residenza elettiva ottenuta e futuro pianificato
Professionista americana ottiene il visto per residenza elettiva mantenendo i legami con gli USA. Assistenza integrata dalla strategia legale alla ricerca dell’immobile.
Artista lirico USA ottiene il nulla osta in 7 giorni
Artista operistico americano con contratti già sottoscritti presso un teatro italiano. Nulla osta al lavoro autonomo ottenuto in tempi urgenti per rispettare gli impegni professionali.
Cliente USA acquista immobile a Roma: compravendita sicura
Cittadina americana assistita nell’acquisto di un immobile a Roma. Criticità urbanistiche e vincoli contrattuali identificati e risolti prima della firma, operazione conclusa tramite procura notarile.
Diniego del visto per residenza elettiva: ricorso al TAR ribalta la decisione del Consolato
Cittadino sudafricano con patrimonio immobiliare internazionale e rendite documentate. Visto per residenza elettiva negato dal Consolato di San Paolo con motivazione generica: ricorso al TAR per il Lazio.
Trasferirsi in Italia per lavoro qualificato: il caso di successo di un professionista del settore tech
Consulente tecnologico dal Regno Unito con nuova collaborazione presso società internazionale a Milano. Canale d’ingresso per professionista extra-UE, visto per lavoro qualificato, permesso di soggiorno e relocation completa.
Investitore americano: da New York a una villa in Toscana
Operazione immobiliare cross-border con relocation completa. Acquisto proprietà di pregio, posizione fiscale, residenza e iscrizione sanitaria gestiti a distanza.
Coppia canadese: proprietà per il ritiro in Puglia
Da Toronto alla Valle d’Itria. Acquisto masseria con criticità catastali, regime flat tax 7% sulle pensioni estere, visto per residenza elettiva e transizione sanitaria.
Imprenditore britannico: apertura attività a Milano
Post-Brexit, un imprenditore tech londinese apre sede operativa a Milano. Percorso migratorio da extracomunitario, costituzione società e pianificazione fiscale.
Pensionato svizzero: regime flat tax 7% nel Sud Italia
Dirigente bancario da Zurigo alla Calabria. Gestione pilastro previdenziale svizzero, Convenzione Italia-Svizzera e cancellazione dal registro contribuenti cantonale.
Coppia americana: progetto di ritiro in Abruzzo con visto e flat tax
Dal Connecticut all’Abruzzo. Visto per residenza elettiva, flat tax 7% coordinata con obblighi IRS e FATCA, transizione da Medicare al SSN italiano.
Coppia tedesca: da Monaco di Baviera a Tropea
Pensionati ingegneri dal settore automotive bavarese. Gestione pensione a più livelli, Convenzione Italia-Germania e regime agevolato 7%.
Startup tech: apertura filiale italiana per il mercato EU
SaaS dalla Bay Area apre sede a Milano. SRL startup innovativa, Carta Blu UE per il team, transfer pricing, regime impatriati e conformità GDPR.
Brand di moda: ufficio di rappresentanza a Milano
Brand premium newyorkese apre presidio a Milano. Strutturazione per evitare stabile organizzazione, trasferimento direttrice creativa e gestione showroom.
Azienda manifatturiera: trasferimenti ICT in Italia
Multinazionale giapponese trasferisce 3 figure chiave in Piemonte. Permessi ICT per manager e specialista, coordinamento consolare e regime impatriati per tutti i dipendenti.
Come lo Studio Legale Internazionale Boschetti può aiutarvi nella registrazione in Italia dei marchi di aziende straniere

Lo Studio Legale Internazionale Boschetti accompagna le imprese straniere in ogni fase della registrazione in Italia dei marchi, dalla valutazione preliminare alla difesa del segno distintivo in caso di contestazioni. La nostra esperienza ci consente di individuare la strategia più vantaggiosa per ciascun cliente, sia che si tratti di depositare un marchio italiano, sia che si punti a una protezione europea o internazionale.
Ci occupiamo della preparazione e del deposito della domanda, della traduzione e legalizzazione dei documenti provenienti dall’estero, del coordinamento con l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con l’EUIPO e con l’OMPI. Forniamo inoltre assistenza e patrocinio legale nelle opposizioni e nelle controversie giudiziarie, così da garantire una protezione efficace e duratura del marchio.
Per le aziende straniere, il nostro intervento non si limita all’aspetto burocratico: offriamo una consulenza completa che integra la conoscenza delle normative italiane con le regole internazionali, consentendo di evitare errori e perdite di tempo. Affidarsi al nostro studio significa proteggere uno degli asset più importanti dell’impresa, il brand, e assicurarsi un ingresso solido e tutelato nel mercato italiano ed europeo.
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solo su prenotazione
Giorno: Lunedì – Venerdì
Orari: 9.00-13.00 / 16.00-20.00
La provenienza dei fondi si dimostra con documentazione bancaria che certifichi la titolarità e la tracciabilità del capitale: estratti conto degli ultimi 12-24 mesi, certificazioni bancarie, documentazione fiscale del paese di origine, atti di vendita immobiliare o contratti di cessione se i fondi derivano da operazioni specifiche.
Per il visto investitori italiano (minimo 500.000 euro in società o 250.000 euro in startup innovativa), la documentazione deve essere tradotta, legalizzata e verificabile. Le autorità controllano che i fondi non provengano da attività illecite tramite le procedure antiriciclaggio.
No, l’acquisto di un immobile in Italia non dà automaticamente diritto al permesso di soggiorno. Lo straniero extracomunitario può acquistare liberamente, ma per risiedere in Italia serve un titolo di soggiorno autonomo: residenza elettiva, visto investitori, lavoro o altro motivo previsto dalla legge.
L’immobile di proprietà è però un requisito utile per diverse tipologie di permesso, in particolare per la residenza elettiva. Dimostra il radicamento nel territorio e soddisfa il requisito dell’alloggio. L’acquisto va quindi inserito in una strategia migratoria complessiva.
Lo straniero paga le stesse imposte di un cittadino italiano: imposta di registro al 2% (prima casa) o 9% (seconda casa) sul valore catastale se acquista da privato, IVA al 4% o 10% se acquista da costruttore. Si aggiungono imposta ipotecaria e catastale (200 euro ciascuna per prima casa).
L’agevolazione prima casa è accessibile anche allo straniero, a condizione che stabilisca la residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. Il regime fiscale per neo-residenti o impatriati può offrire ulteriori vantaggi sull’imposizione dei redditi esteri.
Non esiste un importo minimo fissato per legge. Il consolato valuta caso per caso la capacità del richiedente di mantenersi senza lavorare in Italia. Nella prassi, un reddito annuo da fonti passive (pensione, rendite, dividendi) di almeno 31.000 euro per il richiedente singolo è considerato sufficiente, con incremento per familiari a carico.
La residenza elettiva è destinata a chi intende trasferirsi in Italia senza svolgere attività lavorativa. L’immobile di proprietà o un contratto di affitto a lungo termine rafforzano la domanda. La dimostrazione delle fonti di reddito passive è il requisito centrale.
L’ufficio di rappresentanza non svolge attività commerciale in Italia: promuove, raccoglie informazioni e cura i rapporti con clienti e fornitori senza concludere contratti. Non configurando stabile organizzazione, non genera reddito imponibile in Italia e non è soggetto a IRES né a IVA sulle operazioni.
I vantaggi: presenza fisica nel mercato italiano senza imposizione fiscale diretta, costi di avviamento contenuti, nessun obbligo di bilancio autonomo. Gli obblighi: iscrizione al REA della Camera di Commercio, tenuta dei registri contabili per le spese sostenute, dichiarazione dei sostituti d’imposta per eventuali dipendenti.
I fondatori stranieri di startup innovative possono beneficiare della detrazione IRPEF del 30% (fino al 50% in alcuni casi) sugli investimenti nel capitale della società, del regime di vantaggio fiscale per neo-residenti e dell’esenzione dal pagamento dei diritti camerali e bolli per i primi 5 anni.
La startup deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese e rispettare i requisiti della normativa (D.L. 179/2012): fatturato annuo sotto i 5 milioni, oggetto sociale innovativo, spese in R&D almeno il 15% del fatturato. Il visto per startup innovativa richiede un investimento minimo di 50.000 euro.