Trasformazione societaria
La trasformazione societaria rappresenta uno strumento giuridico di fondamentale importanza strategica per qualsiasi impresa che miri a una riorganizzazione strutturale o all’espansione, specialmente in un contesto internazionale.
Questa operazione straordinaria consente a un’entità di mutare la propria forma giuridica, come nel caso di passaggio tra tipi societari lucrativi (trasformazione omogenea) o tra una società e un ente non societario (trasformazione eterogenea). Il principio cardine su cui si fonda l’istituto è la continuità dei rapporti giuridici, per cui l’ente trasformato conserva integralmente i diritti e gli obblighi preesistenti, senza che si verifichi l’estinzione e la successiva costituzione di un nuovo soggetto.
Nell’attuale panorama normativo, una delle applicazioni più rilevanti delle trasformazioni societarie riguarda la dimensione transfrontaliera, dove la trasformazione coincide con il trasferimento della sede legale in uno Stato diverso, assoggettandosi alla legge di destinazione. La gestione di queste complesse procedure, che includono adempimenti rigorosi, come la verifica dei benefici pubblici e la tutela dei creditori e dei soci di minoranza, richiede una competenza legale specialistica.
Affrontare una trasformazione societaria, specialmente se internazionale, senza un supporto legale esperto, può esporre l’azienda a rischi significativi di invalidità o contenziosi. Lo Studio Legale Internazionale Boschetti offre assistenza qualificata per garantire che ogni passaggio della trasformazione di una società sia eseguito con la massima precisione e conformità normativa.

Cosa si intende per trasformazione societaria
Si può definire come trasformazione societaria l’operazione attraverso la quale una società, o un ente che svolge attività di impresa, modifica il proprio tipo giuridico senza passare attraverso lo scioglimento o la liquidazione. A differenza di altre operazioni straordinarie che implicano la successione o il trasferimento patrimoniale, la trasformazione è considerata una mera modificazione dell’atto costitutivo. Il principio fondamentale che governa la trasformazione di una società è, infatti, quello della continuità, stabilito dal codice civile: l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell’ente che ha effettuato l’operazione.
Originariamente, prima della riforma del 2003, la trasformazione era concepita solo come il cambio di tipo tra società lucrative. Oggi, il campo di applicazione è più ampio e include il passaggio da o verso enti non societari. Nel contesto moderno, la trasformazione è un pilastro della trasformazione aziendale, permettendo alle imprese di adeguare la propria forma giuridica, ad esempio, per migliorare la competitività o ampliare la dimensione sul mercato.
Un esempio significativo di estensione del concetto di trasformazione riguarda le operazioni transfrontaliere: il trasferimento della sede statutaria all’estero di una società italiana deve avvenire mediante trasformazione di società, in conformità alle specifiche disposizioni che regolano le operazioni transfrontaliere e internazionali. L’atto di trasformazione, in particolare quando si passa a società di capitali, deve risultare da atto pubblico e contenere le indicazioni previste dalla legge per l’atto costitutivo del tipo adottato. In sintesi, la trasformazione societaria è una procedura di adattamento legale, volta a mantenere l’integrità del soggetto giuridico pur cambiandone l’assetto formale e regolamentare.
Trasformazione omogenea, caratteristiche e tipologie
La trasformazione omogenea si riferisce al mutamento del tipo giuridico che avviene esclusivamente nell’ambito delle società lucrative. Rientrano in questa definizione le trasformazioni che coinvolgono società di persone (come S.n.c. e S.a.s.) e società di capitali (come S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l.), mantenendo la finalità di lucro.
Queste trasformazioni societarie possono essere di tipo “progressivo”, se il passaggio avviene verso un tipo societario con maggiori garanzie patrimoniali e limitazione di responsabilità, come nella trasformazione omogenea progressiva, o di tipo “regressivo”, se la direzione è opposta. Un caso di scuola per l’omogenea progressiva è la trasformazione da snc a srl, o la più complessa trasformazione societaria da snc a srl a S.p.A..
L’adozione della trasformazione in srl da una società di persone è spesso motivata dalla volontà dei soci di limitare la propria responsabilità per le obbligazioni sociali. Dal punto di vista procedurale e finanziario, la trasformazione da società di persone a società di capitali impone requisiti stringenti. In particolare, è necessario garantire che il capitale sociale della società risultante sia fissato a un livello non inferiore al minimo legale previsto per il tipo adottato. Se il patrimonio netto non è sufficiente a coprire tale soglia, i soci devono procedere all’integrazione del capitale mediante nuovi conferimenti, sebbene tale operazione, essendo dipendente dalla trasformazione, non sia considerata un aumento oneroso autonomo.
In caso di trasformazione omogenea ed eterogenea che coinvolga tipi societari con capitale non rappresentato da azioni, come ad esempio nelle S.r.l., la legge potrebbe prevedere il diritto di recesso per i soci che non abbiano acconsentito alla deliberazione.

Trasformazione eterogenea, quando si applica
La trasformazione eterogenea si applica quando il mutamento della forma giuridica coinvolge entità con cause istituzionali diverse, ovvero il passaggio da una società lucrativa a un ente non societario, e viceversa. Questa disciplina copre il passaggio da società di capitali o di persone a consorzi con attività interna, comunioni d’azienda, o associazioni riconosciute e fondazioni, e il percorso inverso. La trasformazione eterogenea ha ampliato in modo significativo le possibilità di trasformazione di una società rispetto alla disciplina pre-riforma, limitata alle sole trasformazioni omogenee. È un meccanismo cruciale anche nel contesto delle operazioni straordinarie più ampie, come la fusione.
Ad esempio, la partecipazione alla fusione è consentita anche tra società ed enti di tipo diverso, nei limiti consentiti dalla disciplina della trasformazione eterogenea. Se alla fusione partecipa una società eterogenea, come una società a responsabilità limitata che si incorpora in un ente diverso, si realizza anche la trasformazione della società o delle società che si fondono. Pertanto, per le fusioni eterogenee, valgono gli stessi limiti esposti per la trasformazione. Per le entità diverse dalla società risultante dalla fusione, devono essere rispettate le norme sulla trasformazione per l’attuazione dell’operazione.
Dal punto di vista pubblicitario, la trasformazione omogenea ed eterogenea richiede una doppia pubblicità, se possibile: una per la cessazione dell’ente di partenza e una per l’iscrizione dell’ente di arrivo nel registro competente, che può essere il Registro delle imprese o il Registro delle persone giuridiche. Questa necessità garantisce la tutela dei terzi e la certezza dei traffici giuridici a fronte di un cambiamento così sostanziale della natura dell’ente.

Trasformazione progressiva vs regressiva
La distinzione tra trasformazione progressiva vs regressiva è basata sul livello di garanzie o complessità strutturale del tipo societario adottato. Sebbene la trasformazione rientri sempre nella categoria “omogenea” se avviene tra società lucrative, l’aggettivo “progressiva” o “regressiva” ne descrive la direzione. La trasformazione progressiva implica un passaggio verso un tipo di società che, in genere, offre maggiori tutele ai terzi e limiti di responsabilità più stretti per i soci, tipicamente da una società di persone a una società di capitali, come nella trasformazione omogenea progressiva. Questo percorso è spesso intrapreso nell’ambito della trasformazione aziendale per strutturare l’impresa in vista di una maggiore dimensione o per attrarre investitori esterni, come nella conversione di una S.n.c. in una S.p.A. o trasformazione in srl.
Al contrario, la trasformazione regressiva è il passaggio verso un tipo societario con minori requisiti legali e di capitale, o che comporti una maggiore esposizione di responsabilità personale dei soci. Un esempio tipico di trasformazione regressiva è la trasformazione regressiva da srl a snc, dove i soci assumono la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. In questo caso di mutamento, i soci della S.r.l. trasformata non sono liberati dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima che la trasformazione abbia effetto, a meno che i creditori sociali non abbiano espressamente dato il loro consenso alla liberazione.
La scelta tra trasformazione progressiva vs regressiva è cruciale e richiede una valutazione attenta delle implicazioni, in quanto la trasformazione non può comportare una riduzione reale del capitale sociale senza l’osservanza delle norme relative alla riduzione, come il diritto di opposizione dei creditori sociali.
Casi pratici di trasformazione societaria
I casi pratici di trasformazione societaria mostrano come questa operazione sia vitale per la flessibilità e l’adattamento delle imprese. Oltre alle conversioni interne, come la trasformazione da snc a srl per limitare la responsabilità, l’attenzione maggiore è oggi rivolta alle trasformazioni transfrontaliere, ossia il trasferimento della sede statutaria da un Paese all’altro. Questa operazione è definita come una trasformazione di una società con mutamento della legge regolatrice, non una semplice variazione di indirizzo.
Il procedimento, disciplinato per la prima volta in modo organico in Italia, è complesso e richiede passaggi sequenziali che coinvolgono le autorità di entrambi gli Stati. Un aspetto pratico cruciale per la società italiana che si trasforma all’esterano è l’obbligo di richiedere al notaio il rilascio di un certificato preliminare. Per il rilascio di tale certificato, la società deve dimostrare l’esistenza o l’inesistenza di debiti nei confronti delle amministrazioni o enti pubblici, come quelli tributari o previdenziali, anche se non sono stati ancora definitivamente accertati. Se i debiti esistono, devono essere soddisfatti o adeguatamente garantiti, pena il rifiuto del rilascio del certificato preliminare.
Questo meccanismo di controllo preventivo è vitale, specialmente quando la società si trova in una potenziale “situazione di crisi”, ad esempio se il revisore ha espresso dubbi sulla continuità aziendale o se il patrimonio netto è negativo. Solo una volta ottenuto il certificato preliminare, che attesta il regolare svolgimento delle formalità nello Stato di partenza, l’Autorità dello Stato di destinazione può procedere al controllo di legalità finale e all’iscrizione della società nel proprio Registro. La gestione di queste trasformazioni societarie è una sfida legale che richiede la massima attenzione ai dettagli internazionali.
La cornice normativa della trasformazione transfrontaliera
La disciplina organica delle trasformazioni transfrontaliere e internazionali in Italia è stata introdotta per la prima volta con il Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121. Questa Direttiva, che ha modificato la precedente Direttiva (UE) 2017/1132, mira a rafforzare il principio della libertà di stabilimento (Articoli 49 e 54 TFUE) per le imprese all’interno dell’Unione Europea, pur garantendo elevati livelli di protezione per lavoratori, creditori e soci di minoranza.
Il D.Lgs. n. 19/2023 ha chiarito in modo definitivo la procedura da adottare per il trasferimento di sede all’estero, stabilendo nel nuovo Articolo 2510-bis del Codice Civile che il trasferimento della sede statutaria debba avvenire mediante trasformazione, in conformità alle regole sulle operazioni transfrontaliere e internazionali. Le nuove norme si applicano ai progetti di trasformazione pubblicati a partire dal 3 luglio 2023.
Aspetti cruciali della procedura, come il rilascio del certificato preliminare da parte del notaio italiano e il successivo controllo di legalità (previsti dagli Articoli 86-quaterdecies e 86-sexdecies della Direttiva 2017/1132, recepiti negli Articoli 29 e 13 del D.Lgs. n. 19/2023), sono centrali per attestare il regolare adempimento delle formalità. La normativa è stata recentemente integrata e corretta dal Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 88, che ha ampliato l’applicazione della disciplina alle società di persone e agli enti non societari.
Scenari tipici / Casi studio
Gli scenari tipici sono stati elaborati da una fusione delle fattispecie più significative di immigrazione corporate che lo Studio tratta abitualmente, al fine di creare un caso strutturato e complesso, utile al lettore per orientarsi nella gestione del proprio caso personale. I casi studio illustrano invece vicende singole, realmente trattate, con dati e dettagli anonimizzati per garantire la riservatezza dei clienti.
Professionista USA sceglie l’Italia: residenza elettiva ottenuta e futuro pianificato
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Artista lirico USA ottiene il nulla osta in 7 giorni
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Diniego del visto per residenza elettiva: ricorso al TAR ribalta la decisione del Consolato
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Trasferirsi in Italia per lavoro qualificato: il caso di successo di un professionista del settore tech
Consulente tecnologico dal Regno Unito con nuova collaborazione presso società internazionale a Milano. Canale d’ingresso per professionista extra-UE, visto per lavoro qualificato, permesso di soggiorno e relocation completa.
Investitore americano: da New York a una villa in Toscana
Operazione immobiliare cross-border con relocation completa. Acquisto proprietà di pregio, posizione fiscale, residenza e iscrizione sanitaria gestiti a distanza.
Coppia canadese: proprietà per il ritiro in Puglia
Da Toronto alla Valle d’Itria. Acquisto masseria con criticità catastali, regime flat tax 7% sulle pensioni estere, visto per residenza elettiva e transizione sanitaria.
Imprenditore britannico: apertura attività a Milano
Post-Brexit, un imprenditore tech londinese apre sede operativa a Milano. Percorso migratorio da extracomunitario, costituzione società e pianificazione fiscale.
Pensionato svizzero: regime flat tax 7% nel Sud Italia
Dirigente bancario da Zurigo alla Calabria. Gestione pilastro previdenziale svizzero, Convenzione Italia-Svizzera e cancellazione dal registro contribuenti cantonale.
Coppia americana: progetto di ritiro in Abruzzo con visto e flat tax
Dal Connecticut all’Abruzzo. Visto per residenza elettiva, flat tax 7% coordinata con obblighi IRS e FATCA, transizione da Medicare al SSN italiano.
Coppia tedesca: da Monaco di Baviera a Tropea
Pensionati ingegneri dal settore automotive bavarese. Gestione pensione a più livelli, Convenzione Italia-Germania e regime agevolato 7%.
Startup tech: apertura filiale italiana per il mercato EU
SaaS dalla Bay Area apre sede a Milano. SRL startup innovativa, Carta Blu UE per il team, transfer pricing, regime impatriati e conformità GDPR.
Brand di moda: ufficio di rappresentanza a Milano
Brand premium newyorkese apre presidio a Milano. Strutturazione per evitare stabile organizzazione, trasferimento direttrice creativa e gestione showroom.
Azienda manifatturiera: trasferimenti ICT in Italia
Multinazionale giapponese trasferisce 3 figure chiave in Piemonte. Permessi ICT per manager e specialista, coordinamento consolare e regime impatriati per tutti i dipendenti.
Come lo studio legale internazionale Boschetti può essere utile per la trasformazione societaria per stranieri in Italia

Lo Studio Legale Internazionale Boschetti offre un supporto imprescindibile nella gestione delle trasformazioni societarie, con particolare focus sulle operazioni transfrontaliere e internazionali che coinvolgono soggetti stranieri in Italia. La nostra competenza è cruciale, sia nel caso in cui una società straniera decida di stabilire la propria sede in Italia (trasformazione in entrata), sia nel caso di società italiane che trasferiscono la sede all’estero.
Nel caso di trasformazione di una società straniera in un tipo italiano, affianchiamo la società per assicurare che il processo di inbound conversion sia completato correttamente. Questo include l’assistenza nella procedura di deposito presso il notaio italiano dell’atto di trasformazione e del certificato preliminare rilasciato dall’Autorità straniera. Il notaio italiano è, infatti, l’autorità competente per il controllo di legalità finale, verificando la corretta costituzione e iscrizione della società secondo la legge italiana. In particolare, per le società di capitali, è necessario assicurarsi che il capitale sociale sia determinato correttamente, talvolta richiedendo una perizia giurata di stima secondo le regole italiane, se il bilancio di partenza non è formato con regole equivalenti.
Per le trasformazioni societarie in uscita, assistiamo la società italiana nell’ottenimento del certificato preliminare, gestendo la delicata fase di verifica dei debiti pubblici e assicurando che tutte le formalità, come la relazione degli amministratori ai soci e ai lavoratori e la gestione del diritto di recesso, siano rispettate scrupolosamente.
La nostra conoscenza approfondita delle normative sulla continuità giuridica, sulla tutela dei creditori e sulle procedure di controllo notarile garantisce ai nostri clienti la massima sicurezza e la piena conformità in tutte le trasformazioni, evitando il rischio di sanzioni o invalidità che, una volta che l’operazione ha acquisito efficacia, non può più essere dichiarata.
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La provenienza dei fondi si dimostra con documentazione bancaria che certifichi la titolarità e la tracciabilità del capitale: estratti conto degli ultimi 12-24 mesi, certificazioni bancarie, documentazione fiscale del paese di origine, atti di vendita immobiliare o contratti di cessione se i fondi derivano da operazioni specifiche.
Per il visto investitori italiano (minimo 500.000 euro in società o 250.000 euro in startup innovativa), la documentazione deve essere tradotta, legalizzata e verificabile. Le autorità controllano che i fondi non provengano da attività illecite tramite le procedure antiriciclaggio.
No, l’acquisto di un immobile in Italia non dà automaticamente diritto al permesso di soggiorno. Lo straniero extracomunitario può acquistare liberamente, ma per risiedere in Italia serve un titolo di soggiorno autonomo: residenza elettiva, visto investitori, lavoro o altro motivo previsto dalla legge.
L’immobile di proprietà è però un requisito utile per diverse tipologie di permesso, in particolare per la residenza elettiva. Dimostra il radicamento nel territorio e soddisfa il requisito dell’alloggio. L’acquisto va quindi inserito in una strategia migratoria complessiva.
Lo straniero paga le stesse imposte di un cittadino italiano: imposta di registro al 2% (prima casa) o 9% (seconda casa) sul valore catastale se acquista da privato, IVA al 4% o 10% se acquista da costruttore. Si aggiungono imposta ipotecaria e catastale (200 euro ciascuna per prima casa).
L’agevolazione prima casa è accessibile anche allo straniero, a condizione che stabilisca la residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. Il regime fiscale per neo-residenti o impatriati può offrire ulteriori vantaggi sull’imposizione dei redditi esteri.
Non esiste un importo minimo fissato per legge. Il consolato valuta caso per caso la capacità del richiedente di mantenersi senza lavorare in Italia. Nella prassi, un reddito annuo da fonti passive (pensione, rendite, dividendi) di almeno 31.000 euro per il richiedente singolo è considerato sufficiente, con incremento per familiari a carico.
La residenza elettiva è destinata a chi intende trasferirsi in Italia senza svolgere attività lavorativa. L’immobile di proprietà o un contratto di affitto a lungo termine rafforzano la domanda. La dimostrazione delle fonti di reddito passive è il requisito centrale.
L’ufficio di rappresentanza non svolge attività commerciale in Italia: promuove, raccoglie informazioni e cura i rapporti con clienti e fornitori senza concludere contratti. Non configurando stabile organizzazione, non genera reddito imponibile in Italia e non è soggetto a IRES né a IVA sulle operazioni.
I vantaggi: presenza fisica nel mercato italiano senza imposizione fiscale diretta, costi di avviamento contenuti, nessun obbligo di bilancio autonomo. Gli obblighi: iscrizione al REA della Camera di Commercio, tenuta dei registri contabili per le spese sostenute, dichiarazione dei sostituti d’imposta per eventuali dipendenti.
I fondatori stranieri di startup innovative possono beneficiare della detrazione IRPEF del 30% (fino al 50% in alcuni casi) sugli investimenti nel capitale della società, del regime di vantaggio fiscale per neo-residenti e dell’esenzione dal pagamento dei diritti camerali e bolli per i primi 5 anni.
La startup deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese e rispettare i requisiti della normativa (D.L. 179/2012): fatturato annuo sotto i 5 milioni, oggetto sociale innovativo, spese in R&D almeno il 15% del fatturato. Il visto per startup innovativa richiede un investimento minimo di 50.000 euro.