Fusione transfrontaliera
La fusione di società transfrontaliere rappresenta uno strumento strategico cruciale per le imprese che mirano ad espandere la propria dimensione e competitività nel mercato unico europeo ed internazionale. Queste operazioni straordinarie permettono l’unificazione di due o più società costituite in Stati membri diversi, ovvero anche con enti extra-UE (fusione internazionale), in un’unica entità giuridica, garantendo la continuazione dei rapporti e degli obblighi preesistenti.
La disciplina, recentemente aggiornata dal D.Lgs. 19/2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121, ha introdotto una specifica disciplina normativa volta a facilitare il cross-border merger. L’operazione si articola in una molteplicità di fasi, tra cui la redazione di un progetto di fusione dettagliato e l’ottenimento di un certificato preliminare di legalità, in Italia rilasciato dal notaio, indispensabile per l’efficacia dell’operazione. È fondamentale bilanciare l’agevolazione di queste operazioni con la tutela dei diritti di soci, creditori e lavoratori, aspetti per i quali il legislatore ha previsto apposite salvaguardie.
Lo Studio legale internazionale Boschetti offre assistenza qualificata in ogni fase di queste complesse operazioni, garantendo la conformità alle normative nazionali ed europee. Affrontare un merger transfrontaliero con competenza è essenziale per poter ottenere i benefici del regime di neutralità fiscale e sfruttare appieno i vantaggi economici che ne conseguono.

Fusione transfrontaliera: la legge applicabile
Come chiarito da Assonime nella circolare n. 19/2025, le recenti modifiche al D.Lgs. 19/2023 introdotte dal D.Lgs. 88/2025 hanno rafforzato l’efficacia della disciplina sulle operazioni di fusione, scissione e trasformazione transfrontaliera.
Il decreto ha infatti risolto alcune incertezze applicative emerse nelle prime fasi di implementazione della previgente normativa, rendendo più agevoli le riorganizzazioni societarie e promuovendo la mobilità d’impresa non solo tra i paesi UE, ma anche a livello internazionale.
Un principio cardine stabilito dal correttivo riguarda la prevalenza della legge dello Stato di destinazione. In caso di conflitto tra la normativa italiana e quella dello Stato estero, per le fasi successive al rilascio del certificato preliminare di legalità, trova applicazione la legge del Paese in cui ha sede la società risultante dalla fusione ovvero beneficiaria della scissione. Questo principio si estende anche alle operazioni di trasformazione transfrontaliera.
Al contrario, per le procedure e le formalità anteriori al rilascio del certificato preliminare si continua a far riferimento alla normativa dello Stato d’origine di ciascuna società coinvolta. Rimane invariato il ruolo del notaio italiano, che conserva la funzione di garante della regolarità degli atti laddove la società risultante sia stabilita in Italia, assicurando la legittimità dell’intera operazione con la redazione dell’atto pubblico finale.
Tipologie di fusione transfrontaliera
La fusione transfrontaliera è definita come l’unione di due o più società costituite secondo ordinamenti nazionali differenti, delle quali almeno due soggette alla legislazione di Stati diversi. Come nelle operazioni che coinvolgono società regolamentate da un medesimo ordinamento giuridico, questa operazione può essere realizzata in due modi principali.
La prima è la fusione per unione, ovvero mediante costituzione di una nuova società, dove due o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l’intero patrimonio attivo e passivo a una società di nuova costituzione. In questo caso, i soci delle società estinte ricevono titoli o quote della nuova società.
La seconda tipologia, più frequente nella prassi, è la fusione per incorporazione, in cui una o più società (“incorporate”) vengono assorbite da una società preesistente (“incorporante”), estinguendosi e trasferendo a quest’ultima l’intero patrimonio, sia attivo che passivo. I soci delle società incorporate ricevono in cambio titoli o quote della società incorporante.
Nelle fusioni transfrontaliere, come in quelle nazionali, l’operazione può avvenire sia tra società dello stesso tipo (omogenea), sia tra società di tipo diverso (eterogenea), con l’osservanza delle norme relative alla trasformazione per queste ultime. Inoltre, il D.Lgs. 19/2023, come modificato dal D.Lgs. 88/2025, ha esteso l’applicazione della disciplina, se compatibile, anche alle fusioni che coinvolgono società di persone e enti non societari. In tutti i casi di fusione, è prevista la possibilità di corrispondere un conguaglio in contanti che, per le società di capitali in ambito UE, non deve eccedere il dieci per cento del valore nominale o della parità contabile dei titoli assegnati.

Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione delle fusioni transfrontaliere è stato definito e armonizzato a livello europeo, in particolare dalla Direttiva 2005/56/CE e successivamente implementato in Italia dal D.Lgs. 19/2023 e successive modifiche.
La disciplina si applica primariamente alle fusioni che riguardano società di capitali costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro dell’Unione Europea, a condizione che almeno due di esse siano soggette alla legislazione di Stati membri diversi. Questo quadro normativo si estende, in linea di principio, anche alle operazioni che coinvolgono l’Italia e società o enti con sede in altri Stati extra-UE, note come operazioni internazionali, purché l’operazione sia conforme alle leggi di tutti gli Stati coinvolti.
L’estensione della disciplina, in base alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 88/2025, riguarda anche le società di persone e gli enti non societari partecipanti alle operazioni straordinarie transfrontaliere, sebbene per questi ultimi siano previste semplificazioni procedurali. Alcuni tipi di enti sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione, come le società di capitali in stato di liquidazione (giudiziale o concordato liquidatorio) che abbiano già iniziato la distribuzione dell’attivo, e le società aventi per oggetto l’investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico (SICAV, banche sottoposte a procedure di risoluzione della crisi, secondo la normativa di recepimento). Le operazioni transfrontaliere sono, invece, compatibili con gli strumenti di composizione della crisi di impresa previsti dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, purchè siano parte di un piano di risanamento che rispetti i requisiti di legalità e trasparenza richiesti per il certificato preliminare e siano rispettate le altre condizioni previste dal c.c.i..
Per le fusioni cross-border non contemplate dalla direttiva UE (come quelle che coinvolgono enti non societari), l’applicazione del quadro europeo dipende dalla compatibilità con l’ordinamento straniero interessato.

Normativa e quadro giuridico
Il quadro giuridico delle fusioni di società transfrontaliere e internazionali è costituito da un complesso di norme europee e nazionali, volto a superare le difficoltà derivanti dalla coesistenza di norme appartenenti a sistemi giuridici di paesi diversi e ad assicurare condizioni analoghe a quelle di un mercato interno. Storicamente, le fusioni tra società di Stati membri diversi erano disciplinate dalla Terza Direttiva CEE (78/855/CEE) per le società per azioni e dalla Direttiva 2005/56/CE per il cross-border merger. Tali normative sono state recepite e integrate nel tempo.
Il riferimento normativo italiano attuale è il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121, che ha sostituito il precedente D.Lgs. 108/2008. Il D.Lgs. 19/2023 disciplina non solo la fusione transfrontaliera, ma anche la trasformazione e la scissione transfrontaliera, promuovendo la libertà di stabilimento.
È cruciale considerare anche le disposizioni integrative e correttive introdotte dal D.Lgs. 88/2025, che hanno ampliato lo spazio applicativo della disciplina a società di persone ed enti non societari, e rafforzato il controllo di legalità e gli obblighi informativi.
Inoltre, un aspetto fondamentale è il regime fiscale comune stabilito dalla Direttiva 90/434/CEE, mirato ad assicurare la neutralità fiscale di queste operazioni straordinarie transfrontaliere e internazionali, evitando l’imposizione immediata delle plusvalenze. La complessa interazione tra leggi nazionali (in particolare per le fasi preliminari) e diritto dell’Unione Europea rende indispensabile una consulenza legale specializzata per garantire la piena legittimità di ogni merger transfrontaliero e internazionale.
Procedura della fusione transfrontaliera
Il procedimento per la fusione cross-border si articola in fasi ben definite, molte delle quali ricalcano la procedura nazionale (progetto, delibera, atto) ma sono arricchite da adempimenti specifici per il contesto internazionale. La fase preliminare inizia con la redazione di un progetto comune di fusione transfrontaliera, a cura degli amministratori delle società partecipanti, il cui contenuto è dettagliatamente prescritto e deve essere identico per tutte le società.
Oltre alle informazioni previste dal codice civile italiano, il progetto deve indicare la legge regolatrice, le modalità di valutazione dei beni trasferiti, le probabili ripercussioni sull’occupazione e, secondo le modifiche più recenti, i benefici pubblici percepiti nei cinque anni anteriori alla pubblicazione (dieci anni in caso di fusione internazionale).
Il progetto deve essere pubblicato nel registro delle imprese o sul sito internet della società almeno trenta giorni prima dell’assemblea che deve deliberare. Seguono le relazioni degli amministratori (che illustra e giustifica l’operazione, anche per i lavoratori) e degli esperti indipendenti (sulla congruità del rapporto di cambio). L’approvazione spetta all’assemblea dei soci di ciascuna società.
Un elemento distintivo cruciale di queste operazioni straordinarie transfrontaliere è il certificato preliminare alla fusione, rilasciato dall’autorità competente (il notaio in Italia) per attestare la regolarità degli atti preliminari compiuti nello Stato di origine. Tale certificato verifica, tra l’altro, che non vi siano cause ostative, come debiti pubblici non garantiti o scopi manifestamente abusivi o fraudolenti. Solo dopo che i certificati preliminari sono stati trasmessi e il controllo di legalità finale è stato completato dall’autorità (anche in questo caso, il notaio se la società è italiana) dello Stato della società risultante dalla fusione può essere stipulato l’atto pubblico finale.
Tutele per soci, creditori e lavoratori
La normativa sulle fusioni transfrontaliere prevede un robusto sistema di tutele per tutti i soggetti coinvolti, garantendo che le operazioni straordinarie transfrontaliere non ledano gli interessi legittimi.
Per quanto riguarda i creditori, è previsto un sistema di opposizione analogo a quello nazionale, ma con termini più lunghi: i creditori anteriori alla pubblicazione del progetto di fusione cross-border hanno novanta giorni (anziché sessanta giorni per le sole società di capitali nazionali) per proporre opposizione dall’iscrizione della delibera, o dalla pubblicazione del progetto, a seconda dei casi. Possono richiedere adeguate garanzie qualora la situazione finanziaria delle società renda necessaria tale tutela e non ne dispongano già. La mancata opposizione, o l’ottenimento di garanzie o il pagamento, consente il rilascio del certificato preliminare anche prima della scadenza del termine.
I soci che non abbiano acconsentito alla fusione godono di specifici diritti di recesso qualora dall’operazione risulti una società regolata dalla legge di un altro Stato, o in caso di fusione eterogenea. Il valore di liquidazione delle quote è determinato dagli amministratori seguendo criteri analoghi a quelli previsti per il recesso nella società per azioni e può essere contestato davanti al tribunale. È inoltre prevista la tutela per i possessori di titoli diversi dalle azioni, come le obbligazioni convertibili, ai quali devono essere assicurati diritti equivalenti nella società risultante.
Infine, per i lavoratori, i diritti diversi dalla partecipazione alla gestione sono tutelati dalle norme nazionali sul trasferimento d’azienda. Per quanto riguarda la partecipazione dei lavoratori alla gestione, se in una delle società partecipanti preesisteva un regime di partecipazione, la società risultante dal merger transfrontaliero deve prevedere analoghi diritti, spesso determinati attraverso accordi collettivi, rifacendosi ai principi stabiliti per la Società Europea (SE).
Aspetti fiscali della fusione transfrontaliera
L’aspetto fiscale è cruciale per la realizzazione delle fusioni transfrontaliere, e la normativa europea mira a garantire la neutralità di tali operazioni straordinarie transfrontaliere. La Direttiva 90/434/CEE (poi rifusa in altre direttive) stabilisce un regime fiscale comune per evitare l’imposizione di plusvalenze che non siano state ancora effettivamente realizzate, proteggendo al contempo gli interessi finanziari dello Stato cui appartiene la società conferente o acquisita. Il principio cardine è il riporto dell’imposizione delle plusvalenze inerenti ai beni conferiti fino al momento della loro effettiva realizzazione, applicato ai beni connessi alla stabile organizzazione della società beneficiaria situata nello Stato membro della società conferente. Questo meccanismo permette che la fusione di società transfrontaliere non sia frenata da oneri fiscali immediati.
Tuttavia, gli Stati membri possono legittimamente rifiutare l’applicazione di tali vantaggi fiscali se l’operazione, come il merger transfrontaliero, ha come obiettivo principale o uno degli obiettivi principali la frode o l’evasione fiscale. La mancanza di valide ragioni economiche, come la ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività, può costituire la presunzione di un intento fraudolento.
In questo contesto, la Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito che una normativa nazionale che subordini la concessione dei vantaggi fiscali (come il riporto dell’imposizione) per una fusione cross-border a una procedura di previa autorizzazione in cui il contribuente deve dimostrare la ragione economica dell’operazione, mentre tale procedura non è richiesta per una fusione interna, osta al diritto dell’Unione e alla libertà di stabilimento (Art. 49 TFUE). Il princìpio enunciato dalla Corte sottolinea, quindi, l’importanza di strutturare l’operazione con chiare e documentate ragioni economiche la natura dirimente delle giustificazioni economiche – che devono altresì essere chiare e suffragate da adeguata documentazione alla base dell’operazione.

Trasformazione e scissione transfrontaliera
Oltre alla fusione transfrontaliera, il D.Lgs. 19/2023 (e il successivo D.Lgs. 88/2025) disciplina anche le operazioni di trasformazione transfrontaliera e scissione transfrontaliera, parimenti qualificate come operazioni straordinarie transfrontaliere.
La trasformazione transfrontaliera è l’operazione mediante la quale una società muta la legge alla quale è sottoposta, adottando una forma giuridica prevista dalla legge dello Stato di destinazione e fissando la sede sociale nel rispetto di tale legge, senza essere sciolta o sottoposta a liquidazione, conservando i propri diritti e obblighi. Ai sensi dell’articolo 2510, bis, del codice civile, il trasferimento della sede statutaria all’estero avviene proprio tramite questa procedura, considerata a tutti gli effetti trasferimento di sede, a prescindere dalla sede della nuova società risultante. In caso di conflitto tra la legge dello Stato di origine e quella di destinazione, prevale la legge dello Stato di destinazione riguardo agli adempimenti successivi al rilascio del certificato preliminare.
La scissione transfrontaliera è l’operazione con cui il patrimonio di una società è trasferito, in tutto o in parte, a una o più società beneficiarie (preesistenti o nuove), con contestuale assegnazione ai soci della società scissa di azioni o quote delle società beneficiarie. Una particolare forma è la scissione mediante scorporo (introdotta dall’art. 2506-bis c.c.), dove il patrimonio viene assegnato alle beneficiarie, ma le relative azioni o quote sono assegnate alla società scissa stessa (non ai suoi soci). In questo caso, per le beneficiarie di nuova costituzione, non è richiesta la relazione degli amministratori né quella degli esperti sul rapporto di cambio, in quanto il diritto di recesso non è concesso ai soci della società scissa.
Vantaggi e criticità delle fusioni transfrontaliere
Le fusioni transfrontaliere offrono numerosi vantaggi economici e gestionali, ma presentano anche notevoli criticità procedurali e legali che richiedono un’attenta pianificazione strategica. Tra i vantaggi, il principale è l’ampliamento della dimensione e della competitività delle imprese sul mercato, consentendo l’adeguamento alle esigenze del mercato comune e un miglioramento della produttività, in linea con gli obiettivi dell’UE. Queste operazioni straordinarie transfrontaliere permettono una concentrazione giuridica ed economica, riducendo a unità i patrimoni e le strutture organizzative di società operanti in Stati diversi. I benefici fiscali, come la neutralità dell’imposizione al momento del merger transfrontaliero, agevolano ulteriormente queste concentrazioni.
Le criticità, invece, risiedono principalmente nella complessità della procedura. Nonostante l’armonizzazione, l’operazione implica la necessità di rispettare sia la legge italiana (o quella dello Stato di origine), sia quella dello Stato di destinazione (se diversa), con possibili conflitti tra gli ordinamenti che possono precludere o rendere meno agevole l’operazione. La fase preparatoria è lunga e dettagliata, richiedendo un progetto di fusione arricchito di elementi specifici, come l’indicazione dei benefici pubblici percepiti e le ripercussioni sull’occupazione. Un’altra criticità è rappresentata dalla necessità di affrontare il doppio controllo di legalità (certificato preliminare e controllo finale).
Esiste, infine, il rischio di opposizione, sia da parte dei creditori che da parte dei soci di minoranza o di contenziosi riguardanti la congruità del rapporto di cambio. Per questo motivo, l’assistenza dello Studio Legale Internazionale Boschetti è fondamentale per mitigare tali rischi e garantire la corretta esecuzione del cross-border merger.
Confronto fra fusione nazionale vs transfrontaliera
Il confronto fra fusione nazionale e fusione di società transfrontaliere rivela che, sebbene gli effetti sostanziali (unificazione patrimoniale e continuazione dei rapporti) siano analoghi, le procedure differiscono significativamente in termini di complessità e oneri informativi. La fusione nazionale è disciplinata principalmente dagli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile. Le fusioni transfrontaliere, invece, pur dovendo rispettare le disposizioni nazionali applicabili (salvo quanto diversamente previsto dalla normativa UE), richiedono ulteriori adempimenti dettati dal D.Lgs. 19/2023, nonché dal D.Lgs. 88/2025, in ottemperanza alla normativa europea.
Una differenza cruciale risiede nella documentazione richiesta. Nel progetto di fusione transfrontaliera, a differenza di quello nazionale, devono essere obbligatoriamente inclusi elementi aggiuntivi come la legge regolatrice delle società coinvolte, le probabili ripercussioni sull’occupazione e le informazioni relative ai benefici pubblici o localizzati percepiti dalla società.
La procedura di controllo è nettamente distinta: nelle operazioni nazionali il controllo di legalità è solitamente gestito dal notaio verbalizzante e si concentra sulla delibera. Nelle fusioni cross-border, invece, il procedimento prevede un doppio controllo di legalità: quello preliminare, nel Paese di origine (in Italia, effettuato dal notaio), che attesta la regolarità degli atti preliminari, e quello finale, nel Paese di destinazione, volto a verificare l’approvazione del medesimo progetto e, se necessario, le modalità di partecipazione dei lavoratori.
Infine, i termini di opposizione per i creditori differiscono: mentre per le fusioni nazionali che coinvolgono società per azioni è richiesto un termine di sessanta giorni (trenta quando non partecipino società quotate) dall’iscrizione dell’ultima delibera, per le operazioni straordinarie transfrontaliere tra società di capitali il termine è fissato a novanta giorni dalla pubblicazione del progetto di merger transfrontaliero.
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La provenienza dei fondi si dimostra con documentazione bancaria che certifichi la titolarità e la tracciabilità del capitale: estratti conto degli ultimi 12-24 mesi, certificazioni bancarie, documentazione fiscale del paese di origine, atti di vendita immobiliare o contratti di cessione se i fondi derivano da operazioni specifiche.
Per il visto investitori italiano (minimo 500.000 euro in società o 250.000 euro in startup innovativa), la documentazione deve essere tradotta, legalizzata e verificabile. Le autorità controllano che i fondi non provengano da attività illecite tramite le procedure antiriciclaggio.
No, l’acquisto di un immobile in Italia non dà automaticamente diritto al permesso di soggiorno. Lo straniero extracomunitario può acquistare liberamente, ma per risiedere in Italia serve un titolo di soggiorno autonomo: residenza elettiva, visto investitori, lavoro o altro motivo previsto dalla legge.
L’immobile di proprietà è però un requisito utile per diverse tipologie di permesso, in particolare per la residenza elettiva. Dimostra il radicamento nel territorio e soddisfa il requisito dell’alloggio. L’acquisto va quindi inserito in una strategia migratoria complessiva.
Lo straniero paga le stesse imposte di un cittadino italiano: imposta di registro al 2% (prima casa) o 9% (seconda casa) sul valore catastale se acquista da privato, IVA al 4% o 10% se acquista da costruttore. Si aggiungono imposta ipotecaria e catastale (200 euro ciascuna per prima casa).
L’agevolazione prima casa è accessibile anche allo straniero, a condizione che stabilisca la residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. Il regime fiscale per neo-residenti o impatriati può offrire ulteriori vantaggi sull’imposizione dei redditi esteri.
Non esiste un importo minimo fissato per legge. Il consolato valuta caso per caso la capacità del richiedente di mantenersi senza lavorare in Italia. Nella prassi, un reddito annuo da fonti passive (pensione, rendite, dividendi) di almeno 31.000 euro per il richiedente singolo è considerato sufficiente, con incremento per familiari a carico.
La residenza elettiva è destinata a chi intende trasferirsi in Italia senza svolgere attività lavorativa. L’immobile di proprietà o un contratto di affitto a lungo termine rafforzano la domanda. La dimostrazione delle fonti di reddito passive è il requisito centrale.
L’ufficio di rappresentanza non svolge attività commerciale in Italia: promuove, raccoglie informazioni e cura i rapporti con clienti e fornitori senza concludere contratti. Non configurando stabile organizzazione, non genera reddito imponibile in Italia e non è soggetto a IRES né a IVA sulle operazioni.
I vantaggi: presenza fisica nel mercato italiano senza imposizione fiscale diretta, costi di avviamento contenuti, nessun obbligo di bilancio autonomo. Gli obblighi: iscrizione al REA della Camera di Commercio, tenuta dei registri contabili per le spese sostenute, dichiarazione dei sostituti d’imposta per eventuali dipendenti.
I fondatori stranieri di startup innovative possono beneficiare della detrazione IRPEF del 30% (fino al 50% in alcuni casi) sugli investimenti nel capitale della società, del regime di vantaggio fiscale per neo-residenti e dell’esenzione dal pagamento dei diritti camerali e bolli per i primi 5 anni.
La startup deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese e rispettare i requisiti della normativa (D.L. 179/2012): fatturato annuo sotto i 5 milioni, oggetto sociale innovativo, spese in R&D almeno il 15% del fatturato. Il visto per startup innovativa richiede un investimento minimo di 50.000 euro.