Residenza elettiva e corretta valutazione delle risorse economiche: il TAR Lazio annulla il diniego di visto
Con la sentenza n. 19676 del 6 novembre 2025 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio torna ad affrontare il tema del visto per residenza elettiva, chiarendo alcuni aspetti rilevanti sulla corretta valutazione delle risorse economiche richieste agli stranieri che intendono stabilirsi in Italia senza svolgere attività lavorativa.
La decisione assume particolare rilievo perché interviene su una prassi amministrativa piuttosto diffusa nei consolati italiani, ossia l’applicazione non corretta dei parametri reddituali quando la domanda riguarda più membri della stessa famiglia. Il TAR ribadisce che la normativa deve essere interpretata in modo sistematico e ragionevole, evitando automatismi che possano condurre a dinieghi illegittimi.
Il caso
Il caso esaminato riguarda una famiglia di cittadini turchi che aveva presentato domanda di visto per residenza elettiva presso il Consolato generale d’Italia a Istanbul. L’istanza era stata respinta con la motivazione che i richiedenti non disponevano di risorse economiche sufficienti per mantenersi in Italia.
Nel ricorso al TAR i richiedenti hanno dimostrato di possedere un’abitazione nel Comune di Mantova e di disporre di diverse fonti di reddito stabile e documentato. Tra queste figuravano pensioni per circa 26.800 euro annui per il marito e 21.600 euro annui per la moglie, interessi su conti deposito per circa 12.600 euro annui, il reddito derivante dalla locazione di un immobile a Istanbul pari a circa 16.500 euro annui e disponibilità liquide su conti correnti bancari. Nonostante ciò il consolato aveva ritenuto non soddisfatto il requisito economico.
I ricorrenti hanno quindi contestato il diniego sostenendo che la valutazione delle risorse economiche fosse errata e che l’amministrazione avesse travisato i parametri previsti dalla normativa in materia di visto per residenza elettiva.
Cosa è la residenza elettiva
Il visto per residenza elettiva è una tipologia di visto di lungo soggiorno prevista dall’ordinamento italiano per gli stranieri che intendono stabilirsi stabilmente in Italia senza svolgere attività lavorativa. La disciplina si inserisce nel quadro normativo delineato dal Testo Unico sull’immigrazione e dal relativo regolamento di attuazione, oltre che dal decreto interministeriale n. 850 del 2011 che definisce le varie tipologie di visto.
Per ottenere questo visto il richiedente deve dimostrare la volontà di vivere stabilmente in Italia, la disponibilità di un’abitazione da eleggere a residenza e soprattutto la presenza di risorse economiche autonome, stabili e regolari. Tali risorse devono provenire da fonti diverse dal lavoro subordinato, come pensioni, rendite, proprietà immobiliari o attività economiche che generino reddito passivo.
La normativa stabilisce inoltre una soglia minima di reddito collegata ai parametri utilizzati per determinare i mezzi di sussistenza degli stranieri che entrano in Italia. In sostanza lo straniero deve dimostrare un reddito annuo almeno pari al triplo dell’importo minimo previsto dalla normativa di riferimento.
Questo tipo di visto è spesso utilizzato da pensionati stranieri, da persone con patrimoni immobiliari o da soggetti che dispongono di rendite finanziarie sufficienti per mantenersi senza lavorare nel territorio italiano.
I motivi del tar
Il TAR Lazio ha ricostruito il quadro normativo applicabile e ha chiarito come debbano essere interpretati i parametri economici richiesti per il rilascio del visto. Secondo il Tribunale, la normativa prevede una soglia reddituale base per il richiedente principale e un incremento più contenuto per gli ulteriori membri della famiglia che richiedono il visto insieme a lui.
Nel caso esaminato il consolato aveva invece applicato in modo automatico lo stesso requisito reddituale per tutti i componenti del nucleo familiare, richiedendo di fatto la medesima soglia minima per ciascun richiedente. Il TAR ha ritenuto questa interpretazione errata, osservando che la normativa distingue chiaramente tra il primo richiedente e gli altri familiari conviventi.
In particolare il reddito minimo richiesto deve essere calcolato partendo dalla quota prevista per il richiedente principale e aggiungendo una quota inferiore per ciascun ulteriore componente della famiglia. L’amministrazione, pretendendo lo stesso reddito per tutti i richiedenti, ha quindi applicato un criterio più restrittivo rispetto a quello previsto dalla legge.
Alla luce di questa interpretazione il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento di diniego fosse illegittimo per violazione della normativa e per errata valutazione delle risorse economiche disponibili.
Esito
Il TAR Lazio ha quindi accolto il ricorso e annullato il provvedimento di diniego emesso dal Consolato italiano a Istanbul. La sentenza ha inoltre condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
La decisione conferma un principio importante in materia di visti per residenza elettiva: le autorità consolari devono valutare le domande in modo concreto e conforme alla normativa, evitando interpretazioni eccessivamente restrittive che possano limitare illegittimamente l’accesso a questa forma di soggiorno.
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Le controversie relative ai visti per residenza elettiva sono sempre più frequenti, soprattutto nei casi in cui le autorità consolari interpretano in modo restrittivo i requisiti economici o non valutano correttamente la documentazione presentata dal richiedente.
Lo Studio Legale Internazionale Boschetti assiste cittadini stranieri in tutte le fasi della procedura per ottenere il visto per residenza elettiva e, se necessario, nel contenzioso davanti ai tribunali amministrativi italiani. L’esperienza maturata in questo settore consente di individuare le criticità delle decisioni consolari e di tutelare efficacemente i diritti dei richiedenti.
Un esempio significativo è rappresentato dal caso di successo C.A. (si citano solo le iniziali per rispetto delle norme sulla privacy), deciso dal TAR Lazio, in cui il nostro studio ha ottenuto l’annullamento di un provvedimento di diniego relativo a un visto per residenza elettiva. Anche in quella occasione il tribunale ha riconosciuto l’erroneità della valutazione effettuata dall’Amministrazione.
Grazie a un approccio specializzato e a una profonda conoscenza della normativa e della giurisprudenza in materia di immigrazione, lo Studio Legale Internazionale Boschetti è in grado di assistere i clienti internazionali nella preparazione della domanda di visto, nella gestione dei rapporti con i consolati e nella difesa giudiziale in caso di diniego.

Avv. Federico Migliaccio
Avvocato, Foro di Roma · Studio Legale Internazionale Boschetti
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 2017. Dal 2022 membro dello Studio Legale Internazionale Boschetti, si occupa di diritto dell’immigrazione con focus su residenza elettiva, visto per investitori e riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Albo Avvocati di Roma
Laurea LUISS Guido Carli
Diritto dell’Immigrazione
Cittadinanza Iure Sanguinis
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