Richiesta Tessera Sanitaria per Stranieri con Residenza Elettiva
L’art. 34 del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) prevede, per alcune categorie di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia nonché per i loro familiari a carico, l’obbligo di “iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.)”.
Per quei cittadini stranieri in possesso di un valido titolo di soggiorno, i quali non siano assoggettati a tale obbligo, la legge prevede due alternative per beneficiare dell’“assistenza sanitaria agli stranieri”:
- la stipula di un’assicurazione sanitaria privata contro il rischio di malattie, infortunio e maternità;
- l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), a fronte del pagamento di un contributo forfettario annuale determinato in base al reddito complessivo conseguito, in Italia e all’estero, nell’anno precedente l’iscrizione.

Giova precisare che il permesso di soggiorno per residenza elettiva non rientra tra quelli che consentono al titolare di chiedere l’iscrizione obbligatoria al SSN.
I cittadini stranieri che intendono chiedere un visto per residenza elettiva dovranno dunque, al momento di presentare la domanda dinanzi alla competente Rappresentanza diplomatica o consolare d’Italia, allegare la documentazione che dimostra il possesso di un’assicurazione sanitaria privata.
Una volta ottenuto il visto, e dopo l’ingresso in Italia e la richiesta di rilascio del relativo permesso di soggiorno per residenza elettiva, il cittadino straniero può chiedere l’iscrizione volontaria al SSN, pagando la contribuzione prevista dalla legge.
La richiesta della tessera sanitaria per stranieri con residenza elettiva può essere presentata solo dai titolari del permesso di soggiorno per residenza elettiva che sono iscritti volontariamente al SSN; la tessera sanitaria, infatti, è rilasciata solo in favore dei cittadini stranieri iscritti al SSN.
La domanda di iscrizione al SSN si presenta all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente in base alla residenza; contestualmente all’iscrizione l’ASL richiede l’emissione della tessera sanitaria, trasmettendo telematicamente i dati relativi allo straniero richiedente.
La tessera sanitaria per i cittadini stranieri ha, normalmente, la stessa validità del permesso di soggiorno.
Assistenza sanitaria ai cittadini dei Paesi extra UE in Italia
L’assistenza sanitaria agli stranieri viene erogata, a parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, ai cittadini stranieri che hanno l’obbligo di iscrizione al SSN nonché a quelli che decidono di iscriversi volontariamente al SSN.
L’iscrizione (obbligatoria o volontaria) del cittadino straniero dà diritto a tutte le prestazioni erogate dal SSN sul territorio nazionale, a parità con il cittadino italiano.

Tessera sanitaria per gli stranieri comunitari e non comunitari
La tessera sanitaria agli stranieri viene rilasciata solo in favore di quei cittadini comunitari e non comunitari che sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.
In particolare, quando il cittadino straniero chiede di iscriversi (in quanto obbligato per legge o a seguito di domanda volontaria) al SSN, l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) dinanzi alla quale viene presentata la domanda provvede a richiedere anche l’emissione della tessera sanitaria, trasmettendo in via telematica i dati del cittadino straniero.
La tessera sanitaria, che ha la stessa validità temporale del permesso di soggiorno, viene successivamente inviata al domicilio fiscale del cittadino straniero, ovvero all’indirizzo registrato nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate italiana.
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La provenienza dei fondi si dimostra con documentazione bancaria e finanziaria che attesti titolarità, disponibilità, trasferibilità e origine lecita del capitale: estratti conto recenti (generalmente ultimi 3 mesi), certificazioni dell’istituto finanziario e documenti che comprovino la fonte dei fondi (redditi, vendita di beni, donazioni o altre operazioni tracciabili).
Per il visto investitori italiano (minimo 500.000 euro in società o 250.000 euro in startup innovativa), la documentazione deve essere in italiano o inglese (o tradotta certificata) e verificabile. Le autorità effettuano controlli antiriciclaggio e richiedono anche la prova dell’assenza di condanne penali e della liceità dei fondi.
No, l’acquisto di un immobile in Italia non dà automaticamente diritto al permesso di soggiorno. Lo straniero extracomunitario può acquistare liberamente, se sussiste il requisito della reciprocità, ma per risiedere in Italia serve un titolo di soggiorno autonomo: residenza elettiva, visto investitori, lavoro o altro motivo previsto dalla legge.
L’immobile di proprietà è però un requisito utile per diverse tipologie di permesso, in particolare per la residenza elettiva. Dimostra il radicamento nel territorio e soddisfa il requisito dell’alloggio, oltre a far desumere l’ampiezza delle risorse disponibili. L’acquisto va quindi inserito in una strategia migratoria complessiva.
Lo straniero paga le stesse imposte di un cittadino italiano: imposta di registro del 9% o ridotta al 2%, se sussistono i requisiti del beneficio “prima casa”), IVA al 4% o 10% se acquista da costruttore. Si aggiungono imposta ipotecaria e catastale (200 euro ciascuna per prima casa).
L’agevolazione prima casa è accessibile anche allo straniero, a condizione che stabilisca la residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. Il regime fiscale per neo-residenti o impatriati può offrire ulteriori vantaggi sull’imposizione dei redditi esteri.
Non esiste un importo minimo fissato per legge. Il consolato valuta caso per caso la capacità del richiedente di mantenersi senza lavorare in Italia. Nella prassi, un reddito annuo da fonti passive (pensione, rendite, dividendi) di almeno 31.000 euro per il richiedente singolo è considerato sufficiente, con incremento per familiari a carico.
La residenza elettiva è destinata a chi intende trasferirsi in Italia senza svolgere attività lavorativa. L’immobile di proprietà o un contratto di affitto a lungo termine rafforzano la domanda. La dimostrazione delle fonti di reddito passive è il requisito centrale.
L’ufficio di rappresentanza non svolge attività commerciale in Italia: promuove, raccoglie informazioni e cura i rapporti con clienti e fornitori senza concludere contratti. Non configurando stabile organizzazione, non genera reddito imponibile in Italia e non è soggetto a IRES né a IVA sulle operazioni.
I vantaggi: presenza fisica nel mercato italiano senza imposizione fiscale diretta, costi di avviamento contenuti, nessun obbligo di bilancio autonomo. Gli obblighi: iscrizione al REA della Camera di Commercio, tenuta dei registri contabili per le spese sostenute, dichiarazione dei sostituti d’imposta per eventuali dipendenti.
I fondatori stranieri di startup innovative possono beneficiare della detrazione IRPEF del 30% (fino al 50% in alcuni casi) sugli investimenti nel capitale della società, del regime di vantaggio fiscale per neo-residenti e dell’esenzione dal pagamento dei diritti camerali e bolli per i primi 5 anni.
La startup deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese e rispettare i requisiti previsti dal D.L. 179/2012, il cui possesso è verificato anche dal Comitato Investor Visa for Italy. Quanto al canale migratorio, il visto investitori richiede un investimento minimo di 250.000 euro in startup innovativa.