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Real estate

Fiscalità immobiliare per stranieri in Italia: Strutturazione fiscale e tributaria internazionale di operazioni immobiliari

Acquistare, detenere o cedere un immobile in Italia, dall’estero, può esporre l’investitore a due ordinamenti fiscali contemporaneamente: quello italiano, sul luogo in cui si trova l’immobile, e quello del paese di residenza, generalmente improntato alla tassazione mondiale del reddito. Questa sovrapposizione genera tre rischi concreti: la potenziale doppia imposizione sullo stesso reddito quando i due sistemi rivendicano il diritto di tassare la medesima base imponibile; gli obblighi dichiarativi italiani che restano spesso ignorati fino al momento di una verifica o della successiva rivendita; le scelte strutturali che diventano onerose perché non sono state pianificate prima dell’acquisto.

Il servizio si rivolge a persone fisiche e società straniere non residenti in Italia: investitori HNWI con un immobile o un portafoglio in costruzione, famiglie patrimoniali internazionali con interessi residenziali nel Paese, aziende che valutano il real estate italiano come parte di una strategia di asset allocation. Il problema da risolvere non è la dichiarazione di un singolo tributo, ma la coerenza dell’intera architettura di fiscalità immobiliare rispetto all’operazione che il cliente vuole realizzare e all’orizzonte temporale in cui intende mantenerla.

L’approccio dello Studio Legale Internazionale Boschetti è integrato fra competenza legale e fiscale, e non si esaurisce nella sola consulenza tributaria. Lavoriamo da anni con strutture cross-border e con la fiscalità ricorrente di proprietari non residenti, in raccordo con la più ampia piattaforma IVI Italy Visa Investments dedicata agli investitori internazionali in Italia. La pagina che segue descrive le quattro aree fiscali principali: imposte sull’acquisto, tributi locali, redditi da locazione e plusvalenza in uscita; e affronta le scelte strutturali, dalla persona fisica alla holding estera, che modificano l’intero profilo fiscale dell’operazione. Investire in immobili in Italia da straniero, con il nostro supporto, è un’operazione pienamente alla portata.

Le imposte sull’acquisto di immobili in Italia per stranieri

In sede di rogito, l’acquirente straniero sostiene tre tributi indiretti che concorrono a definire il costo fiscale dell’operazione: l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale. La somma di queste voci varia in misura sensibile a seconda di chi è il venditore e della natura dell’immobile. Se il venditore è un privato, si applica il regime dell’imposta di registro, calcolata in via ordinaria sul valore catastale dell’immobile e non sul prezzo pattuito; le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Se il venditore è un costruttore o una società che cede un immobile entro cinque anni dalla fine dei lavori, l’operazione rientra nel campo di applicazione dell’IVA, con aliquote diverse che incidono sul prezzo di vendita anziché sul valore catastale, e con un effetto complessivo sul costo dell’acquisto sensibilmente diverso.

Per un non residente che acquista una seconda casa o un immobile da investimento, l’aliquota di registro è quella ordinaria, oggi fissata al nove per cento del valore catastale. L’agevolazione prima casa, che porta l’aliquota al due per cento, può risultare accessibile anche all’acquirente straniero, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina agevolativa: il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro diciotto mesi dal rogito, l’assenza di altre proprietà agevolate in Italia, e le ulteriori condizioni stabilite dalla normativa vigente. Quando queste condizioni non sono compatibili con il progetto di vita del cliente, perché la residenza fiscale resta all’estero o l’immobile è destinato a locazione, il regime applicabile è quello ordinario, e va calcolato fin da subito nel budget complessivo dell’operazione. La verifica delle condizioni di accesso, in fase di preliminare, evita recuperi d’imposta successivi al rogito.

Acquisto da privato: imposta di registro per non residenti

Quando il venditore è un privato e l’immobile non è qualificato come prima casa, l’imposta di registro per il non residente è del nove per cento calcolato sul valore catastale, non sul prezzo di compravendita. Questa è la conseguenza del cosiddetto sistema prezzo-valore, che consente di applicare l’imposta sulla rendita catastale rivalutata secondo coefficienti di legge anziché sul corrispettivo dichiarato in atto. Il vantaggio per l’acquirente è che la base imponibile risulta in genere significativamente più bassa del prezzo effettivo, con un risparmio fiscale apprezzabile soprattutto nelle compravendite delle grandi città, dove il divario fra valore catastale e prezzo di mercato è più ampio.

A questa imposta si aggiungono l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale, dovute in misura fissa di cinquanta euro ciascuna. La differenza rispetto a chi acquista in regime di residenza fiscale italiana riguarda essenzialmente l’accesso all’agevolazione prima casa, di cui si è detto sopra, e non il meccanismo di calcolo dell’imposta ordinaria.

Per gli stranieri privi di un codice fiscale italiano preesistente, la procedura prevede l’attribuzione del codice fiscale prima del rogito: senza codice fiscale non è possibile firmare alcun atto pubblico né adempiere agli obblighi dichiarativi successivi. L’attribuzione del codice fiscale è quindi un passaggio operativo da chiudere in anticipo, e non un dettaglio da rinviare al notaio nel giorno della stipula. Il codice fiscale serve in seguito per il pagamento dell’imposta di registro tramite il notaio in sede di rogito, per il versamento dell’IMU annuale, per la presentazione della dichiarazione dei redditi italiana se l’immobile è locato e, in prospettiva, per la dichiarazione della plusvalenza al momento della rivendita.

Acquisto da costruttore: IVA e regole per immobili nuovi

Quando il venditore è un costruttore o una società che cede un immobile entro cinque anni dalla fine dei lavori, in luogo dell’imposta di registro si applica l’IVA. L’aliquota è del dieci per cento sul prezzo di compravendita per gli immobili residenziali ordinari e del ventidue per cento per le unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio storico o artistico). Le imposte di registro, ipotecaria e catastale, in questo scenario, sono dovute soltanto in misura fissa di duecento euro ciascuna, perché operano in via residuale rispetto all’IVA.

L’effetto pratico per chi acquista direttamente dal developer è significativo: il calcolo dell’imposta avviene sul prezzo effettivo della compravendita e non sul valore catastale, per cui il costo complessivo dell’operazione cambia in modo apprezzabile rispetto all’acquisto da privato. Su un immobile di pregio nelle grandi città, il differenziale fra acquisto da privato e acquisto da costruttore può tradursi in decine di migliaia di euro di imposte aggiuntive, che vanno previste nel budget di acquisto e non scoperte al momento del rogito. Il limite temporale dei cinque anni dalla costruzione è il discrimine fondamentale: oltre questo termine, anche se il venditore è una società di costruzioni, la cessione torna nel regime dell’imposta di registro, salvo opzione per l’IVA.

Per chi sta valutando un acquisto da developer, in particolare in operazioni off-plan su immobili in costruzione, la simulazione preventiva del carico fiscale, prima di firmare il preliminare, è una verifica che vale la pena fare con attenzione, perché incide sulla redditività attesa dell’investimento e sulla scelta della struttura di acquisto.

IMU e tributi locali per proprietari stranieri non residenti

Una volta acquistato l’immobile, il proprietario straniero entra nel regime della fiscalità ricorrente italiana, dominato dall’IMU (Imposta Municipale Unica) e dai tributi locali sui rifiuti e sui servizi. L’IMU non residenti è dovuta praticamente su tutte le categorie immobiliari per chi risiede all’estero, perché lo straniero non residente non ha accesso, salvo eccezioni, all’esenzione prima casa riservata ai residenti. Il punto più delicato per il proprietario non residente è di natura operativa: i Comuni italiani di regola non inviano avvisi di pagamento o bollettini precompilati al domicilio estero, e l’imposta deve essere autoliquidata e versata dal contribuente entro le scadenze di legge, in due rate annuali (acconto a giugno e saldo a dicembre). Chi vive all’estero e non riceve alcuna comunicazione diretta dal Comune rischia di accumulare omessi versamenti, con sanzioni e interessi che maturano automaticamente.

L’aliquota IMU non è uniforme sul territorio nazionale: ciascun Comune la determina annualmente con propria delibera, entro la cornice fissata dalla normativa statale, e l’aliquota effettiva varia in modo significativo da città a città e talvolta da quartiere a quartiere. Il monitoraggio annuale delle delibere comunali è quindi una componente normale della gestione di un immobile italiano per il proprietario non residente soggetto a IMU, e non un dettaglio amministrativo trascurabile.

Accanto all’IMU, il proprietario è tenuto al pagamento della TARI, la tassa sui rifiuti, che colpisce chi detiene o occupa l’immobile e segue logiche di calcolo proprie del Comune di riferimento, basate sui metri quadri dell’unità immobiliare e sul numero del nucleo familiare residente. Per chi vive all’estero, la TARI è dovuta anche se l’immobile resta vuoto per parte dell’anno, sebbene alcuni Comuni prevedano riduzioni per gli immobili tenuti a disposizione e non occupati stabilmente. La gestione efficiente di IMU e TARI richiede un presidio amministrativo locale: o un domiciliatario in Italia che riceva le comunicazioni e segua le scadenze, o un servizio dedicato che monitori delibere e adempimenti per conto del proprietario non residente.

Tassazione dei redditi da locazione per stranieri non residenti

Chi affitta un immobile italiano pur risiedendo all’estero ha due opzioni principali per la tassazione dei canoni percepiti: l’IRPEF ordinaria, con aliquote progressive applicate al reddito imponibile derivante dalla locazione, e la cedolare secca, regime sostitutivo a tassazione fissa che il contribuente può scegliere all’atto della registrazione del contratto. La cedolare secca prevede due aliquote: il ventuno per cento sui contratti a canone libero, e il dieci per cento sui contratti a canone concordato, stipulati cioè secondo gli accordi territoriali fra organizzazioni di proprietari e inquilini nei Comuni che li prevedono. La cedolare secca esonera il contribuente dall’imposta di registro sul contratto, dall’imposta di bollo e dall’aggiornamento ISTAT del canone, ma comporta la rinuncia a tali incrementi annuali per la durata del regime.

La scelta fra IRPEF ordinaria e cedolare dipende essenzialmente dall’aliquota marginale applicabile al contribuente sull’insieme dei suoi redditi italiani: per chi non ha altri redditi imponibili in Italia oltre alla locazione, l’IRPEF progressiva può, in alcuni casi, risultare fiscalmente più efficiente della cedolare; per chi ha redditi italiani aggiuntivi che lo collocano in fasce più alte, la cedolare al ventuno per cento diventa il regime più efficiente.

La presenza di una convenzione contro la doppia imposizione fra Italia e paese di residenza dell’investitore introduce un’ulteriore variabile: la convenzione, di norma, lascia all’Italia il diritto di tassare il reddito immobiliare in quanto reddito da bene situato in Italia, ma consente al paese di residenza di tassare lo stesso reddito riconoscendo un credito d’imposta per quanto già pagato in Italia. Il calcolo del carico fiscale complessivo va dunque fatto su entrambi i lati. Per investitori con portafogli articolati su più immobili, la persona fisica con cedolare secca può non essere la struttura più efficiente: l’opzione societaria, che descriviamo più avanti, consente la deducibilità dei costi e una gestione più professionale, a fronte di costi di compliance e governance più elevati.

Plusvalenza immobiliare: pianificazione dell’exit per investitori stranieri

La plusvalenza immobiliare, in caso di rivendita, è una delle voci più frequentemente sottovalutate dall’investitore straniero, e una di quelle che meglio illustra perché la pianificazione fiscale debba precedere e non seguire l’acquisto. La regola di base, contenuta nell’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, è che le plusvalenze realizzate dalla cessione di un immobile entro cinque anni dall’acquisto sono soggette a tassazione come redditi diversi. Il contribuente, anche non residente, può optare in sede di rogito per un’imposta sostitutiva del ventisei per cento applicata sulla plusvalenza, calcolata come differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto aumentato dei costi documentati di acquisizione e di eventuali interventi sull’immobile. In alternativa, la plusvalenza concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF con aliquote progressive, opzione che diventa svantaggiosa quando il contribuente è collocato nelle fasce più alte.

Esistono due esenzioni rilevanti che chiudono la porta alla tassazione: la prima riguarda gli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o di un suo familiare per la maggior parte del periodo di possesso; la seconda riguarda gli immobili pervenuti per successione, che escono dal perimetro della tassazione delle plusvalenze a prescindere dal tempo trascorso. Decorsi cinque anni dall’acquisto, la cessione esce comunque dal campo di applicazione dell’imposta sulla plusvalenza, salve specifiche ipotesi previste dalla legge.

Il punto operativo che vogliamo sottolineare è che la pianificazione dell’uscita va impostata prima dell’acquisto e non al momento della cessione. La struttura di acquisto, l’orizzonte di detenzione, la documentazione dei costi capitalizzabili e la scelta della residenza fiscale incidono in modo determinante sulla tassazione finale della plusvalenza. Decisioni prese a posteriori, in vista di una vendita imminente, hanno margini di ottimizzazione molto ridotti. Pianificare prima significa disegnare l’operazione in funzione dell’uscita attesa, non solo dell’ingresso.

Strutture societarie per investire in immobili italiani

La scelta della struttura di acquisto è il primo bivio strategico per l’investitore straniero, e produce conseguenze su tutti i tributi descritti finora: imposte sull’acquisto, IMU, redditi da locazione, plusvalenza alla rivendita, fiscalità successoria. Le tre configurazioni principali sono l’acquisto diretto da persona fisica, l’acquisto tramite SRL italiana e l’acquisto tramite holding estera. L’acquisto come persona fisica è la soluzione più semplice da impostare e mantenere: i costi amministrativi sono limitati, la cedolare secca è disponibile, la cessione esce dal regime impositivo della plusvalenza dopo cinque anni. È la struttura naturale per chi acquista un singolo immobile per uso residenziale o per una locazione di lungo periodo, senza prospettive di crescita del portafoglio.

La SRL italiana, dedicata alla holding immobiliare, introduce un trattamento fiscale diverso: i redditi da locazione concorrono alla base imponibile IRES con aliquota al ventiquattro per cento, in luogo dell’IRPEF progressiva, e i costi di gestione, manutenzione, ristrutturazione e finanziamento dell’immobile diventano deducibili. Per portafogli con redditi da locazione rilevanti, la SRL può risultare più efficiente in determinati scenari rispetto alla persona fisica, ma a fronte di costi di compliance significativi: bilancio annuale, dichiarazione IRES e IRAP, gestione del libro soci, eventuale revisore.

La holding estera è una struttura più sofisticata, scelta in genere per ragioni di pianificazione successoria, riservatezza patrimoniale o coordinamento con altri asset esteri del cliente. Il rischio principale è quello dell’esterovestizione: se l’amministrazione finanziaria italiana ritiene che la sede di direzione effettiva della holding si trovi in Italia, indipendentemente dalla sede legale formale all’estero, la holding viene riqualificata come fiscalmente residente in Italia, con applicazione retroattiva delle imposte italiane su tutti i redditi. La giurisprudenza richiede requisiti di sostanza economica della holding nel paese di costituzione, con differenze rilevanti fra paesi UE, dove il quadro è più armonizzato, e paesi extra-UE, dove il rischio di contestazione è più alto.

La scelta della struttura non è solo fiscale: incide anche sulla pianificazione successoria, perché l’immobile detenuto da una holding estera segue regole successorie diverse rispetto all’immobile detenuto come persona fisica, ed è uno dei temi che lo Studio affronta in modo coordinato fra fiscalità e diritto di famiglia internazionale.

Doppia imposizione: convenzioni internazionali e credito d’imposta

Ogni operazione immobiliare italiana intrapresa da uno straniero attiva potenzialmente due ordinamenti fiscali: quello italiano, dove si trova l’immobile, e quello del paese di residenza fiscale dell’investitore, che generalmente tassa i propri residenti sul reddito ovunque prodotto. Per gestire questa sovrapposizione, la maggior parte degli Stati ha sottoscritto convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, redatte sul modello dell’OCSE e adattate ai rapporti specifici fra i due Paesi. Il principio generale del Modello OCSE, recepito da quasi tutte le convenzioni stipulate dall’Italia, è che gli immobili sono tassati nel paese in cui si trovano: l’Italia conserva quindi il diritto di tassare il reddito immobiliare di fonte italiana, anche quando il proprietario è residente all’estero. Il paese di residenza dell’investitore, pur conservando in molti casi il proprio diritto di tassare lo stesso reddito in capo al residente, è tenuto a riconoscere un meccanismo di credito d’imposta per quanto già versato in Italia, in modo da evitare la duplicazione del carico fiscale sullo stesso reddito.

Il funzionamento del credito d’imposta varia significativamente da convenzione a convenzione: alcune prevedono il credito ordinario, limitato all’imposta che il paese di residenza avrebbe applicato al medesimo reddito; altre prevedono regimi di esenzione o credito figurativo. I trattamenti possono inoltre differenziarsi fra redditi da locazione e plusvalenze, con regole proprie per ciascuna categoria di reddito.

Per questa ragione la verifica della convenzione specifica fra l’Italia e il paese di residenza del cliente è un passaggio preliminare a qualunque decisione di strutturazione: la stessa operazione, condotta da un investitore tedesco, statunitense o brasiliano, può produrre carichi fiscali complessivi sensibilmente diversi a parità di tutti gli altri parametri. Lo Studio analizza la convenzione applicabile all’inizio del rapporto con il cliente, ricostruisce il carico fiscale complessivo nei due Paesi e modella la struttura dell’operazione in funzione del trattamento più coerente ed efficiente, anche in coordinamento con i consulenti fiscali del paese di residenza.

Scenari tipici / Casi studio

Gli scenari tipici sono stati elaborati da una fusione delle fattispecie più significative di immigrazione corporate che lo Studio tratta abitualmente, al fine di creare un caso strutturato e complesso, utile al lettore per orientarsi nella gestione del proprio caso personale. I casi studio illustrano invece vicende singole, realmente trattate, con dati e dettagli anonimizzati per garantire la riservatezza dei clienti.

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    Come lo Studio Legale Internazionale Boschetti può aiutarti con la strutturazione fiscale immobiliare

    Lo Studio Legale Internazionale Boschetti accompagna l’investitore straniero lungo l’intero ciclo dell’operazione immobiliare italiana, integrando in un’unica regia la dimensione legale e quella fiscale, in raccordo con i consulenti tributari del paese di residenza del cliente. Il punto di partenza è l’analisi pre-acquisto: una simulazione del carico fiscale complessivo che include imposte di acquisto, fiscalità ricorrente attesa nei primi anni di detenzione, regime dei redditi da locazione e impatto della plusvalenza nello scenario di rivendita più probabile.

    Sulla base di questa simulazione lo Studio supporta il cliente nella selezione della struttura di acquisizione, confrontando le tre principali configurazioni descritte sopra alla luce del paese di residenza, dell’orizzonte di detenzione e della composizione del portafoglio del cliente. Nelle fasi notarili, lo Studio coordina rapporti con il notaio incaricato del rogito, verifica gli aspetti fiscali dell’atto, gestisce l’attribuzione del codice fiscale dello straniero e l’esercizio delle eventuali opzioni fiscali, come quella per il sistema prezzo-valore o per la cedolare secca sul contratto di locazione che seguirà l’acquisto.

    Nella fase di fiscalità ricorrente, presidiamo gli adempimenti annuali del proprietario non residente: dichiarazione dei redditi italiana se vi sono canoni di locazione, monitoraggio delle delibere IMU comunali, gestione delle scadenze TARI, predisposizione delle comunicazioni dovute.

    La pianificazione dell’exit è impostata fin dall’inizio: la struttura dell’operazione viene disegnata in funzione anche del momento dell’uscita, cinque anni o più dopo l’ingresso, con attenzione alla disciplina della plusvalenza e al raccordo con la fiscalità del paese di residenza.

    La pianificazione successoria internazionale chiude il quadro, perché un immobile italiano detenuto da uno straniero attiva regole di diritto internazionale privato e profili fiscali che richiedono una gestione anticipata. L’integrazione fra competenza legale e competenza fiscale in un’unica struttura con vocazione internazionale è il valore distintivo che il cliente ritrova in tutte le fasi del rapporto.

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    FAQ

    Come devo dichiarare un immobile in Italia se sono residente all’estero?

    Il proprietario non residente che possiede un immobile italiano deve presentare la dichiarazione dei redditi italiana se l’immobile produce redditi (canoni di locazione) e versare l’IMU annuale. Nel paese di residenza, l’immobile va dichiarato secondo le regole locali, con applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni e del credito d’imposta per le imposte già versate in Italia.

    Come evitare la doppia tassazione in Italia?

    Lo strumento principale è la convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni stipulata fra Italia e paese di residenza dell’investitore. La convenzione lascia all’Italia il diritto di tassare il reddito immobiliare di fonte italiana e impone al paese di residenza di riconoscere un credito d’imposta per le imposte già pagate in Italia. La verifica della convenzione applicabile va fatta prima dell’acquisto.

    Quali sono gli obblighi fiscali per l’acquisto di un immobile in Italia da parte di uno straniero?

    Lo straniero che acquista un immobile in Italia versa, al rogito, l’imposta di registro del 9% sul valore catastale (2% prima casa, solo se lo straniero fissa residenza nell’immobile stesso), oppure l’IVA al 10% o 22% se il venditore è un’impresa costruttrice, più le imposte ipotecaria e catastale fisse e onorari notarili. In via continuativa è dovuta l’IMU come seconda casa, oltre alla TARI, e gli eventuali redditi da locazione che vanno dichiarati in Italia.

    Cosa succede se non dichiaro un immobile all’estero?

    L’omessa dichiarazione di un immobile estero, in capo a un residente italiano, comporta sanzioni amministrative proporzionali al valore non dichiarato, oltre al recupero delle imposte dovute. Se i flussi finanziari connessi all’immobile non sono stati monitorati, nei casi più gravi possono emergere anche profili penal-tributari. La regolarizzazione spontanea, attraverso il ravvedimento, attenua sensibilmente le sanzioni applicabili.

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