Scissione Societaria: Guida completa alla procedura 2026
La scissione societaria è una delle più importanti operazioni di riorganizzazione aziendale, utilizzata per separare rami di attività, riallocare il patrimonio o semplificare la struttura societaria in vista di nuove strategie di mercato. Essa consiste nella scomposizione del patrimonio di una società (la scissa), il quale viene trasferito in tutto o in parte ad altre società, che possono essere già esistenti o di nuova costituzione (le beneficiarie), con l’assegnazione contestuale delle azioni o quote delle beneficiarie ai soci della scissa.
Questa complessa operazione determina la suddivisione di un unico patrimonio sociale e di una singola compagine societaria in più entità giuridiche, ponendo fine all’unitarietà patrimoniale senza dar luogo a fenomeni di estinzione e liquidazione in senso stretto, ma piuttosto a una continuazione contrattuale in nuove strutture.
La corretta gestione della procedura per la scissione societaria è cruciale, poiché coinvolge delicati aspetti legali, contabili e fiscali, che richiedono un’analisi preventiva e una pianificazione strategica rigorosa per tutelare i soci e i creditori. Affrontare la scissione di società senza una guida legale esperta, soprattutto in contesti internazionali o in presenza di specifiche tipologie come la scissione mediante scorporo, può esporre l’azienda a rischi significativi. Lo Studio Legale Internazionale Boschetti offre l’assistenza necessaria per navigare la complessità di questa operazione, garantendo che le fasi della scissione si concludano con successo e nel pieno rispetto della normativa vigente.

Tipologie di scissione societaria
Le operazioni di scissione societaria sono state oggetto di alcuni recenti interventi normativi di matrice europea in un’ottica di armonizzazione del quadro normativo e di agevolazione della libertà di stabilimento entro lo spazio economico europeo, mediante la Direttiva (UE) 2019/2121 recepita in Italia con D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 che ha integrato e modificato la Direttiva (UE) 2017/1132. Tra le novità meritevoli di segnalazione, vi è quella dell’introduzione della nozione di scissione parziale (o scissione societaria parziale) nell’art. 160-ter , co.1, n. 4, lett. b) della Direttiva (UE) 2017/1132. La scissione parziale si realizza quando la società scissa trasferisce solo una parte di patrimonio attivo e passivo ad una o più società beneficiarie, in cambio dell’attribuzione ai propri soci di titoli o quote delle società beneficiarie, ovvero della società scissa, o di entrambe.
Tale forma di scissione di distingue dalla scissione totale, che si caratterizza per la devoluzione dell’intero patrimonio attivo e passivo della società a più enti beneficiari e comporta l’estinzione della società scissa.
Inoltre, sempre all’art. 160 –ter, co. 1, n. 4, alla lett. c) è stata prevista una disposizione ad hoc che definisce la scissione mediante scorporo, definizione che il D. Lgs. 19/2023 ha inoltre trasposto nell’art. 2506, 1, del codice civile. Ai sensi della recente novella, la scissione mediante scorporo consente ad una società (la società scissa) di trasferire parte del suo patrimonio attivo e passivo in cambio dell’attribuzione di titoli o quote delle società beneficiarie alla società scissa. Un’importante novità è stata, inoltre, introdotta dal D. Lgs. 88/2025, che è intervenuto direttamente sulla definizione di cui all’art. 2506.1 del codice civile. Ai sensi della novella normativa, la scissione mediante scorporo può avvenire mediante l’assegnazione dell’intero patrimonio, o di una sua parte, a una o più società non solo di nuova costituzione ma anche preesistenti.
Inoltre, la ripartizione delle quote può avvenire mediante scissione proporzionale o scissione non proporzionale (detta anche scissione asimmetrica), a seconda che le partecipazioni nelle beneficiarie siano assegnate ai soci della scissa in proporzione alla loro quota originaria o meno. La scissione non proporzionale, qualora non approvata da tutti i soci, conferisce ai dissenzienti il diritto di recesso, ovvero la facoltà di far acquistare le proprie partecipazioni. Infine, si può distinguere tra scissione omogenea (tra società dello stesso tipo) e scissione eterogenea (tra società di tipo diverso, ad esempio una Scissione SNC in una Scissione SRL), la quale comporta anche la trasformazione della società scissa. Le norme attuali estendono, inoltre, la disciplina anche alle Scissioni società di persone e ad altri enti non societari.
Motivazioni e vantaggi della scissione
La scissione di società risponde a diverse esigenze strategiche che mirano al riassetto e alla massimizzazione del valore aziendale, configurandosi come uno strumento di ristrutturazione e riorganizzazione di fondamentale importanza. Una motivazione primaria è la necessità di separare attività operative diverse, isolando rami d’azienda con potenziali di crescita differenti o con profili di rischio distinti, al fine di renderli più appetibili per investitori specifici o di ottimizzarne la gestione. Ad esempio, un’operazione di scissione parziale permette di estrarre un ramo d’azienda, magari quello immobiliare, per conferirlo a una nuova società, mentre l’attività principale prosegue nella scissa.
Dal punto di vista della crescita, l’operazione può servire a migliorare la produttività e rafforzare la posizione competitiva sul piano internazionale, adeguandosi alle esigenze del mercato comune, soprattutto nel contesto delle operazioni transfrontaliere che la normativa europea intende facilitare. La scissione societaria offre anche vantaggi operativi, consentendo una maggiore chiarezza e focalizzazione gestionale per i singoli comparti aziendali separati.
Un ulteriore vantaggio, di natura fiscale, risiede nel principio di neutralità applicato alle operazioni straordinarie nell’Unione Europea, volto a evitare una penalizzazione fiscale rispetto alle operazioni interne. Questo regime fiscale comune garantisce che la procedura per la scissione societaria non comporti un’imposizione immediata delle plusvalenze inerenti ai beni conferiti (il cosiddetto roll-over o riporto dell’imposizione), purché l’operazione non abbia come obiettivo principale la frode o l’evasione fiscale e sia giustificata da valide ragioni economiche, come la ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività. Questo regime di neutralità fiscale è un elemento chiave che rende la scissione totale e la scissione parziale strumenti finanziariamente efficienti per la riorganizzazione aziendale.

Procedura di scissione: fasi operative
La procedura per la scissione societaria, analogamente a quella prevista per la fusione, si articola in diverse fasi della scissione che garantiscono trasparenza e tutela degli interessi coinvolti. Sebbene la disciplina della scissione richiami gran parte delle norme dettate per la fusione, essa si articola in tre momenti essenziali: il progetto di scissione, la delibera di scissione e l’atto di scissione.
- Redazione e pubblicazione del progetto di scissione: gli amministratori di ciascuna società partecipante devono redigere un progetto di scissione in cui vengono fissate le condizioni e le modalità dell’operazione, inclusi i dati identificativi delle società, i criteri di assegnazione delle azioni o quote, l’eventuale scissione non proporzionale, e la data di imputazione contabile delle operazioni. Questo progetto deve essere pubblicato nel registro delle imprese (o sul sito internet della società) almeno trenta giorni prima della data fissata per la delibera.
- Delibera di scissione: la scissione è approvata dall’assemblea straordinaria di ciascuna società partecipante, con le maggioranze stabilite per la modifica dell’atto costitutivo. Nelle Scissioni società di persone (come la Scissione SNC), è richiesta la maggioranza dei soci calcolata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. Nella Scissione SRL e altre società di capitali, si applicano le normali maggioranze assembleari. Il socio che non concorre alla deliberazione può esercitare il diritto di recesso in specifici casi, come per la scissione eterogenea o quando risulta una società estera.
- Stipulazione e iscrizione dell’atto di scissione: l’operazione si conclude con l’atto di scissione, che deve essere stipulato per atto pubblico. L’atto può essere attuato solo dopo che sono trascorsi sessanta giorni (ridotti a trenta, se non partecipano società per azioni) dall’iscrizione dell’ultima delibera, per consentire ai creditori di esercitare il diritto di opposizione. L’ultima iscrizione dell’atto nel registro delle imprese (quella della società beneficiaria o risultante) conferisce efficacia costitutiva alla scissione. La procedura per la scissione societaria deve rispettare rigorosi controlli di legalità, soprattutto nel contesto transfrontaliero, dove è richiesto anche un certificato preliminare.

Documenti necessari per la scissione
Per garantire la massima informazione preventiva ai soci e ai terzi coinvolti, la procedura per la scissione societaria richiede la predisposizione di una documentazione analoga a quella prevista per la fusione. Il documento principale è il progetto di scissione, redatto dagli amministratori, il quale deve contenere dettagli essenziali, come il tipo e la sede delle società, l’atto costitutivo delle beneficiarie, il rapporto di cambio delle quote (ad esempio per una Scissione SRL) e le modalità di assegnazione, oltre alla data di decorrenza degli utili e contabile delle operazioni.
Oltre al progetto, la documentazione informativa include tre documenti fondamentali, anche se in alcuni casi semplificati o omissibili (come nella scissione mediante scorporo con costituzione di nuove società, dove le relazioni possono non essere richieste):
- Situazione patrimoniale: gli amministratori devono redigere una situazione patrimoniale aggiornata della società scissa, non anteriore di oltre centoventi giorni dalla data di deposito del progetto. Questa ha lo scopo primario di fornire ai creditori informazioni aggiornate per un consapevole esercizio del diritto di opposizione.
- relazione degli amministratori: questo documento illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di scissione di società, con particolare attenzione ai criteri utilizzati per determinare il rapporto di cambio. Deve altresì segnalare eventuali modifiche patrimoniali intervenute dopo la pubblicazione del progetto.
- relazione degli esperti: uno o più esperti indipendenti, scelti tra i revisori legali, devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio, esprimendo un parere sull’adeguatezza dei metodi di valutazione adottati dagli amministratori.
Tutta questa documentazione (inclusi gli ultimi tre bilanci di esercizio) deve essere depositata in copia presso le sedi delle società (o pubblicata sui siti internet) per la visione da parte dei soci nei trenta giorni precedenti l’assemblea. Se i soci e i possessori di altri strumenti finanziari con diritto di voto rinunciano all’unanimità, è possibile fare a meno della situazione patrimoniale e delle relazioni.
Aspetti civilistici della scissione
Gli aspetti civilistici della scissione societaria definiscono la natura e gli effetti giuridici dell’operazione. La scissione è inquadrata come una vicenda modificativa dell’atto costitutivo delle società partecipanti. L’effetto giuridico primario, che si produce con l’ultima iscrizione nel registro delle imprese, è il trasferimento universale (tanto tra le società che nei confronti dei terzi) di tutti i rapporti attivi e passivi della società scissa alle società beneficiarie. Parallelamente, i soci della società scissa hanno il diritto di ottenere quote o azioni delle società beneficiarie in base al rapporto di cambio stabilito.
Un elemento cruciale è la tutela dei creditori. La legge stabilisce un termine di sessanta giorni (trenta, se non partecipano società per azioni) dall’iscrizione dell’ultima delibera per consentire ai creditori anteriori alla pubblicazione del progetto di opporsi alla scissione. L’opposizione sospende l’attuazione della scissione, salvo che il tribunale non disponga altrimenti previa prestazione di idonea garanzia.
Per le società di persone (come la Scissione SNC), non è più richiesto il consenso unanime di tutti i soci per l’approvazione della scissione, ma è sufficiente la maggioranza calcolata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. Ai soci che non hanno acconsentito è riconosciuto il diritto di recesso. Nelle società di capitali (ad esempio la Scissione SRL), la delibera è di competenza dell’assemblea straordinaria. È importante notare che nel caso di scissione mediante scorporo, il socio della società scissa che non ha consentito all’operazione non può esercitare il diritto di recesso ordinario, poiché le partecipazioni delle beneficiarie non vengono assegnate ai soci ma restano nella titolarità della società scissa. Infine, una volta che la scissione societaria ha acquisito efficacia, la sua validità non può più essere dichiarata invalida, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni spettante ai soci o ai terzi danneggiati.
Aspetti contabili della scissione
La gestione degli aspetti contabili della scissione è fondamentale per garantire la trasparenza e la corretta continuazione delle attività nelle società beneficiarie. Al momento dell’attuazione della scissione, le operazioni delle società partecipanti sono imputate al bilancio della società beneficiaria a partire da una data specifica, la quale viene di norma anticipata all’inizio dell’esercizio in corso per esigenze di semplificazione. Questa retrodatazione contabile deve essere specificata nel progetto di scissione.
Per quanto riguarda la redazione del primo bilancio successivo alla scissione, in linea di principio, le attività e passività trasferite devono essere recepite ai valori risultanti dalle scritture contabili della società scissa alla data di efficacia della scissione. Tuttavia, la legge consente uno scostamento da tali valori quando emerge un disavanzo di scissione.
Il disavanzo può verificarsi in due ipotesi: quando la società beneficiaria assegna ai soci della scissa partecipazioni per un valore superiore al valore netto del patrimonio trasferito (disavanzo da concambio), oppure quando la beneficiaria era già titolare di partecipazioni nella scissa acquisite per un importo superiore al valore netto del patrimonio trasferito al momento della scissione (disavanzo da annullamento). In presenza di disavanzo, la normativa consente di rivalutare i cespiti della società scissa (o delle società partecipanti, nel caso di scissione totale o scissione parziale) se e nella misura in cui esistano plusvalori non rilevati dalle precedenti scritture contabili. Questo disavanzo deve essere imputato ai singoli elementi dell’attivo sottostimati e, per la differenza, all’avviamento. La corretta gestione di questi aspetti, come la situazione patrimoniale e la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, è essenziale e può essere richiesta per la procedura per la scissione societaria.
Aspetti fiscali della scissione
Gli aspetti fiscali della scissione sono retti dal principio di neutralità, specialmente per le operazioni che coinvolgono società di Stati membri diversi (scissioni transfrontaliere), in conformità alla prima Direttiva 90/434, oggi aggiornata e modificata dalla Direttiva 2009/133/CE, recepita anche a livello nazionale. L’obiettivo di questo regime è evitare che le operazioni di scissione societaria siano penalizzate da un’imposizione immediata rispetto alle operazioni interne.
Il regime di neutralità stabilisce che la scissione di società non deve comportare alcuna imposizione sulle plusvalenze derivanti dalla differenza tra il valore reale degli elementi attivi e passivi conferiti e il loro valore fiscale (il valore che sarebbe stato preso in considerazione per il calcolo degli utili o perdite). Questo riporto dell’imposizione delle plusvalenze fino alla loro effettiva realizzazione è garantito, purché la società beneficiaria calcoli ammortamenti e plusvalenze/minusvalenze in relazione ai beni trasferiti alle stesse condizioni che sarebbero state applicate dalla società scissa. La neutralità fiscale si estende anche ai soci: l’assegnazione di titoli della società beneficiaria (ad esempio, quote in una Scissione SRL) in cambio dei titoli della società scissa, non comporta di per sé alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze del socio medesimo.
È importante sottolineare che gli Stati membri possono rifiutare o revocare il beneficio di questo regime fiscale qualora risulti che l’operazione di scissione totale o scissione parziale abbia come obiettivo principale (o uno degli obiettivi principali) la frode o l’evasione fiscale. La mancanza di valide ragioni economiche, come la ristrutturazione o la razionalizzazione delle attività, può costituire una presunzione di frode. Le recenti normative transfrontaliere rafforzano gli obblighi di trasparenza, richiedendo, in caso di scissione transfrontaliera con trasferimento all’estero della sede di una società italiana (cosiddetta società “in uscita”), la dimostrazione di aver soddisfatto o garantito debiti pubblici preesistenti e la dichiarazione dei benefici pubblici percepiti nei cinque o dieci anni anteriori al progetto, al fine del rilascio del certificato preliminare previsto dalla Direttiva (UE) 2019/2121 e dal D.lgs. 19/2023.
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Come lo Studio Legale Internazionale Boschetti può essere utile per la Scissione societaria in Italia

Nel panorama degli investimenti immobiliari per stranieri in Italia, la corretta strutturazione societaria rappresenta un elemento chiave per la tutela e l’efficienza patrimoniale. Lo Studio Legale Internazionale Boschetti, forte della sua esperienza nelle operazioni straordinarie transfrontaliere come le scissioni societarie, supporta gli investitori nella creazione e riorganizzazione di veicoli societari destinati all’acquisizione e gestione di immobili.
Le operazioni di scissione, totali o parziali, consentono di separare i beni immobiliari dalle attività operative, favorendo una gestione più trasparente e una protezione mirata del patrimonio. In ambito internazionale, tali processi richiedono l’applicazione coordinata della normativa italiana e di quella dello Stato estero coinvolto: un equilibrio complesso che lo Studio Boschetti è in grado di garantire grazie alla propria expertise in diritto societario e fiscale.
L’assistenza legale include anche la predisposizione dei documenti per i controlli di legalità e il rilascio dei certificati preliminari, aspetti oggi rafforzati dalla normativa italiana. In tal modo, gli investitori stranieri possono contare su un’operazione pienamente conforme, riducendo rischi di contenzioso e massimizzando il rendimento dei propri investimenti immobiliari in Italia.
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La provenienza dei fondi si dimostra con documentazione bancaria che certifichi la titolarità e la tracciabilità del capitale: estratti conto degli ultimi 12-24 mesi, certificazioni bancarie, documentazione fiscale del paese di origine, atti di vendita immobiliare o contratti di cessione se i fondi derivano da operazioni specifiche.
Per il visto investitori italiano (minimo 500.000 euro in società o 250.000 euro in startup innovativa), la documentazione deve essere tradotta, legalizzata e verificabile. Le autorità controllano che i fondi non provengano da attività illecite tramite le procedure antiriciclaggio.
No, l’acquisto di un immobile in Italia non dà automaticamente diritto al permesso di soggiorno. Lo straniero extracomunitario può acquistare liberamente, ma per risiedere in Italia serve un titolo di soggiorno autonomo: residenza elettiva, visto investitori, lavoro o altro motivo previsto dalla legge.
L’immobile di proprietà è però un requisito utile per diverse tipologie di permesso, in particolare per la residenza elettiva. Dimostra il radicamento nel territorio e soddisfa il requisito dell’alloggio. L’acquisto va quindi inserito in una strategia migratoria complessiva.
Lo straniero paga le stesse imposte di un cittadino italiano: imposta di registro al 2% (prima casa) o 9% (seconda casa) sul valore catastale se acquista da privato, IVA al 4% o 10% se acquista da costruttore. Si aggiungono imposta ipotecaria e catastale (200 euro ciascuna per prima casa).
L’agevolazione prima casa è accessibile anche allo straniero, a condizione che stabilisca la residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. Il regime fiscale per neo-residenti o impatriati può offrire ulteriori vantaggi sull’imposizione dei redditi esteri.
Non esiste un importo minimo fissato per legge. Il consolato valuta caso per caso la capacità del richiedente di mantenersi senza lavorare in Italia. Nella prassi, un reddito annuo da fonti passive (pensione, rendite, dividendi) di almeno 31.000 euro per il richiedente singolo è considerato sufficiente, con incremento per familiari a carico.
La residenza elettiva è destinata a chi intende trasferirsi in Italia senza svolgere attività lavorativa. L’immobile di proprietà o un contratto di affitto a lungo termine rafforzano la domanda. La dimostrazione delle fonti di reddito passive è il requisito centrale.
L’ufficio di rappresentanza non svolge attività commerciale in Italia: promuove, raccoglie informazioni e cura i rapporti con clienti e fornitori senza concludere contratti. Non configurando stabile organizzazione, non genera reddito imponibile in Italia e non è soggetto a IRES né a IVA sulle operazioni.
I vantaggi: presenza fisica nel mercato italiano senza imposizione fiscale diretta, costi di avviamento contenuti, nessun obbligo di bilancio autonomo. Gli obblighi: iscrizione al REA della Camera di Commercio, tenuta dei registri contabili per le spese sostenute, dichiarazione dei sostituti d’imposta per eventuali dipendenti.
I fondatori stranieri di startup innovative possono beneficiare della detrazione IRPEF del 30% (fino al 50% in alcuni casi) sugli investimenti nel capitale della società, del regime di vantaggio fiscale per neo-residenti e dell’esenzione dal pagamento dei diritti camerali e bolli per i primi 5 anni.
La startup deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese e rispettare i requisiti della normativa (D.L. 179/2012): fatturato annuo sotto i 5 milioni, oggetto sociale innovativo, spese in R&D almeno il 15% del fatturato. Il visto per startup innovativa richiede un investimento minimo di 50.000 euro.